CIRCOLARI MINISTERO DELL’INTERNO

Circolare n. 559/C. 19144,
12000. A (1)
- 30 aprile 1996

Oggetto:  Circoli privati affiliati ad Enti Nazionali a carattere ricreativo, culturale, assistenziale

Il crescente numero di circoli privati svolgenti attività assimilabili a quelle degli esercizi pubblici o dei locali di pubblico spettacolo - per le quali sono previste specifiche autorizzazioni - induce questo Ministero a richiamare i principi vigenti in materia ed a diramare talune direttive.

Se da un lato, infatti, è legittimo salvaguardare il diritto di associazione per fini che non sono vietati dalla legge penale, dall’altro si pone l’obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica nelle ipotesi di attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa. I circoli, in quanto privati, non sono, salvo che per la somministrazione di alimenti e bevande, sottoposti a regime autorizzatorio essendo l’accesso ai locali dei medesimi consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci). Ciononostante si verifica non di rado che i circoli ammettano l’ingresso anche a non soci, facendo ricorso al rilascio di una tessera con la quale il cliente acquista, sul momento, la qualità di socio. Trattasi ovviamente di un semplice espediente, elusivo dell’obbligo, facente capo ai gestori di esercizi pubblici, di munirsi della prescritta licenza, per svolgere una vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge. Appare, pertanto, opportuno richiamare la disciplina applicabile ai circoli privati che esercitino, congiuntamente o meno, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di gestione di apparecchi automatici da gioco, di organizzazione di trattenimenti.

Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati

L’art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede il rilascio dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, svincolato dai limiti numerici contenuti nella legge stessa, per i circoli di Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell’Interno. Ciò pone l’esigenza di vigilare sull’effettiva affiliazione dei circoli ai richiamati Enti nazionali al fine di evitare che circoli privati, di fatto operanti come esercizi pubblici, abbiano solo apparentemente finalità assistenziali. Al riguardo, si rappresenta l’opportunità che al momento della richiesta per il rilascio della licenza di somministrazione di alimenti e bevande - ai sensi dell’art. 3, comma 6 lett. e) della legge 287/1991 - i Comuni accertino:

1) che sia stata prodotta una dichiarazione - in originale - sottoscritta in forma leggibile dal Presidente nazionale di un Ente riconosciuto da questo Ministero, con la quale si riconosca l’affiliazione del circolo;

2) che nella medesima dichiarazione si attesti che il circolo richiedente è già affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della richiesta della licenza di somministrazione, e, come tale, risulti già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali e ricreative. L’attestato dovrà altresì contenere l’indirizzo del circolo e le generalità del responsabile del circolo stesso;

3) che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a cento — come da circolare n. 10. 941/12000.A (1) del 19.2.1972. I controlli periodici dovranno inoltre verificare nel tempo, che risulti confermata l’affiliazione del circolo all’Ente con finalità assistenziali riconosciute.

Uso degli apparecchi da gioco leciti nei circoli privati

Lo svolgimento di giochi leciti e l’installazione di apparecchi automatici o semiautomatjcì di trattenimento nei circoli in parola, qualora siano circoscritti ai soli soci, non comporta per i responsabili l’obbligo di munirsi dell’apposita licenza, di cui all”art. 86 T.U.L.P.S., mancando in tale ipotesi l’esercizio di attività imprenditoriale. Ciò premesso è da rilevare che spesso i circoli privati, oltre ad utilizzare i suddetti congegni da gioco, somministrano anche alimenti e bevande. In questa seconda ipotesi questo Ministero, già con circolare n. 10. 9401. 12000. A (1) del 19.2.1972 ha stabilito che l’obbligo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. - qualora si tratti di apparecchi da gioco (biliardi, flipper) - e 68 T.U.L.P.S. - nell’ipotesi che vengano installati apparecchi da trattenimento (televisione, jukeboxes) - sussiste solo nell’ipotesi in cui le attività ricreative si svolgano nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande. Viceversa, qualora i predetti congegni vengano installati in locali diversi da quelli utilizzati per la somministrazione - anche se comunicanti - non sarà necessaria alcuna autorizzazione.

A tale riguardo, si sottolinea l’esigenza che vengano effettuati periodicamente attenti controlli affinché l’accesso al circolo dove si praticano giochi leciti non sia consentito ad un pubblico indiscriminato, trasformando in tal caso lo stesso in una vera e propria sala giochi. In quest’ultima ipotesi, infatti, si configurerebbe una fattispecie di esercizio pubblico, soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S..

 Attività di spettacolo e trattenimento nei circoli privati

I circoli privati costituiscono una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà di associazione. In conseguenza di ciò la loro apertura, per effetto del disposto dell’art. 18 della Costituzione, non richiede la preventiva acquisizione di alcuna licenza o atto permissivo. Parimenti gli spettacoli riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza, debbono essere considerati come espressione della libertà di associazione e riunione e, pertanto, sottratti alla disciplina dell’art. 68 T.U.L.P.S., la quale, come è noto, assoggetta a licenza l’organizzazione di spettacoli o trattenimenti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. L’unica eccezione a questo principio è costituita dalla fattispecie prevista dall’art. 118 del R.D. n. 635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente munirsi della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. qualora ai trattenimenti in parola accedano, previa esibizione di un biglietto d’invito, persone diverse dai soci. Appare pertanto necessario stabilire in quali casi gli spettacoli e i trattenimenti, che hanno luogo in circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore. Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi ‘pubblico” quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolge un’attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi:
in altri termini deve trattarsi di un’attività svolta da un imprenditore, nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c..

Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione - con giurisprudenza pressocché costante -ha enucleato parametri più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili al regime autorizzato rio contemplato dall’art. 68 T.U.L.P.S. i locali che, ancorché assenti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso; 2. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata alla generalità dei cittadini

3. struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evinca l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale. Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a disporre un’intensificazione dei controlli al fine di prevenire comportamenti illeciti promovendo anche le conseguenti attività sanzionatorie nelle sedi amministrative e giudiziarie. Sul contenuto della presente circolare si prega di voler richiamare l’attenzione delle Autorità Comunali anche in relazione all’attività di vigilanza cui è tenuta istituzionalmente la Polizia Urbana.

Infine, in relazione alla richiesta di notizie riguardo agli Enti nazionali le cui finalità assistenziali sono state riconosciute da questo Ministero, si dichiara la piena disponibilità a fornire alle Amministrazioni Comunali competenti al rilascio della licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della 1. 287/91 le opportune indicazioni circa l’avvenuto riconoscimento. A tal proposito le Associazioni Nazionali già riconosciute con decreto Ministeriale dovranno essere invitate dalle SS.LL. a comunicare tempestivamente a questo Dicastero - tramite la Prefettura competente per territorio - ogni variazione relativa: allo statuto, all’atto costitutivo, alla nomina del Presidente ed alla cessazione dell’Associazione stessa

                                                                    

 

                                                                                                                                                                                  Il            Ministro