CIRCOLARI MINISTERO DELL’INTERNO
Circolare
n. 559/C. 19144,
12000. A (1) - 30
aprile 1996
Oggetto:
Circoli privati affiliati ad Enti Nazionali a carattere ricreativo, culturale,
assistenziale
Il
crescente numero di circoli privati svolgenti attività assimilabili a quelle
degli esercizi pubblici o dei locali di pubblico spettacolo - per le quali sono
previste specifiche autorizzazioni - induce questo Ministero a richiamare i
principi vigenti in materia ed a diramare talune direttive.
Se
da un lato, infatti, è legittimo salvaguardare il diritto di associazione per
fini che non sono vietati dalla legge penale, dall’altro si pone l’obbligo
di far rispettare le norme poste a tutela dell’ordine, della sicurezza e della
incolumità pubblica nelle ipotesi di attività sottoposte ad autorizzazione
amministrativa. I circoli, in quanto privati, non sono, salvo che per la
somministrazione di alimenti e bevande, sottoposti a regime autorizzatorio
essendo l’accesso ai locali dei medesimi consentito esclusivamente a
determinati soggetti (soci). Ciononostante si verifica non di rado che i circoli
ammettano l’ingresso anche a non soci, facendo ricorso al rilascio di una
tessera con la quale il cliente acquista, sul momento, la qualità di socio.
Trattasi ovviamente di un semplice espediente, elusivo dell’obbligo, facente
capo ai gestori di esercizi pubblici, di munirsi della prescritta licenza, per
svolgere una vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge.
Appare, pertanto, opportuno richiamare la disciplina applicabile ai circoli
privati che esercitino, congiuntamente o meno, le attività di somministrazione
di alimenti e bevande, di gestione di apparecchi automatici da gioco, di
organizzazione di trattenimenti.
Somministrazione
di alimenti e bevande nei circoli privati
L’art.
3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede
il rilascio dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande,
svincolato dai limiti numerici contenuti nella legge stessa, per i circoli di
Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano state
riconosciute dal Ministero dell’Interno. Ciò pone l’esigenza di vigilare
sull’effettiva affiliazione dei circoli ai richiamati Enti nazionali al fine
di evitare che circoli privati, di fatto operanti come esercizi pubblici,
abbiano solo apparentemente finalità assistenziali. Al riguardo, si rappresenta
l’opportunità che al momento della richiesta per il rilascio della licenza di
somministrazione di alimenti e bevande - ai sensi dell’art. 3, comma 6 lett.
e) della legge 287/1991 - i Comuni accertino:
1)
che sia stata prodotta una dichiarazione - in originale - sottoscritta in forma
leggibile dal Presidente nazionale di un Ente riconosciuto da questo Ministero,
con la quale si riconosca l’affiliazione del circolo;
2)
che nella medesima dichiarazione si attesti che il circolo richiedente è già
affiliato al sodalizio da data antecedente a quella della richiesta della
licenza di somministrazione, e, come tale, risulti già operante in
relazione alle proprie finalità assistenziali e ricreative. L’attestato dovrà
altresì contenere l’indirizzo del circolo e le generalità del responsabile
del circolo stesso;
3)
che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a cento — come da
circolare n. 10. 941/12000.A (1) del 19.2.1972. I controlli periodici dovranno
inoltre verificare nel tempo, che risulti confermata l’affiliazione del
circolo all’Ente con finalità assistenziali riconosciute.
Uso
degli apparecchi da gioco leciti nei circoli privati
Lo
svolgimento di giochi leciti e l’installazione di apparecchi automatici o
semiautomatjcì di trattenimento nei circoli in parola, qualora siano
circoscritti ai soli soci, non comporta per i responsabili l’obbligo di
munirsi dell’apposita licenza, di cui all”art. 86 T.U.L.P.S., mancando in
tale ipotesi l’esercizio di attività imprenditoriale. Ciò premesso è da
rilevare che spesso i circoli privati, oltre ad utilizzare i suddetti congegni
da gioco, somministrano anche alimenti e bevande. In questa seconda ipotesi
questo Ministero, già con circolare n. 10. 9401. 12000. A (1) del 19.2.1972 ha
stabilito che l’obbligo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. - qualora si
tratti di apparecchi da gioco (biliardi, flipper) - e 68 T.U.L.P.S. -
nell’ipotesi che vengano installati apparecchi da trattenimento (televisione,
jukeboxes) - sussiste solo nell’ipotesi in cui le attività ricreative si
svolgano nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande.
Viceversa, qualora i predetti congegni vengano installati in locali diversi da
quelli utilizzati per la somministrazione - anche se comunicanti - non sarà
necessaria alcuna autorizzazione.
A
tale riguardo, si sottolinea l’esigenza che vengano effettuati periodicamente
attenti controlli affinché l’accesso al circolo dove si praticano giochi
leciti non sia consentito ad un pubblico indiscriminato, trasformando in tal
caso lo stesso in una vera e propria sala giochi. In quest’ultima ipotesi,
infatti, si configurerebbe una fattispecie di esercizio pubblico, soggetto ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S..
Attività
di spettacolo e trattenimento nei circoli privati
I
circoli
privati costituiscono una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà
di associazione. In conseguenza di ciò la loro apertura, per effetto del
disposto dell’art. 18 della Costituzione, non richiede la preventiva
acquisizione di alcuna licenza o atto permissivo. Parimenti gli spettacoli
riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza, debbono essere
considerati come espressione della libertà di associazione e riunione e,
pertanto, sottratti alla disciplina dell’art. 68 T.U.L.P.S., la quale, come è
noto, assoggetta a licenza l’organizzazione di spettacoli o trattenimenti
nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. L’unica eccezione a questo
principio è costituita dalla fattispecie prevista dall’art. 118 del R.D. n.
635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente
munirsi della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. qualora ai trattenimenti in parola
accedano, previa esibizione di un biglietto d’invito, persone diverse dai
soci. Appare pertanto necessario stabilire in quali casi gli spettacoli e i
trattenimenti, che
hanno luogo in circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad
una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben
individuato di soggetti, e pertanto, quando un locale possa considerarsi
pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di
settore. Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n.
56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi ‘pubblico”
quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolge
un’attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo
scambio o alla produzione di beni e servizi:
in altri termini deve trattarsi di un’attività svolta da un imprenditore, nel
senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c..
Sulla
base di questo principio la Corte di Cassazione - con giurisprudenza pressocché
costante -ha enucleato parametri più concreti, sulla scorta dei quali devono
ritenersi assoggettabili al regime autorizzato rio contemplato dall’art. 68
T.U.L.P.S. i locali che, ancorché assenti come privati, presentino almeno
una delle seguenti caratteristiche:
1.
pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non
soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a
chiunque acquisti il biglietto stesso; 2. pubblicità degli spettacoli o dei
trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata alla generalità
dei cittadini
3.
struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evinca
l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di
natura palesemente imprenditoriale. Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL.
a disporre un’intensificazione dei controlli al fine di prevenire
comportamenti illeciti promovendo anche le conseguenti attività sanzionatorie
nelle sedi amministrative e giudiziarie. Sul contenuto della presente circolare
si prega di voler richiamare l’attenzione delle Autorità Comunali anche in
relazione all’attività di vigilanza cui è tenuta istituzionalmente la
Polizia Urbana.
Infine,
in relazione alla richiesta di notizie riguardo agli Enti nazionali le cui
finalità assistenziali sono state riconosciute da questo Ministero, si dichiara
la piena disponibilità a fornire alle Amministrazioni Comunali competenti al
rilascio della licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della
1. 287/91 le opportune indicazioni circa l’avvenuto riconoscimento. A tal
proposito le Associazioni Nazionali già riconosciute con decreto Ministeriale
dovranno essere invitate dalle SS.LL. a comunicare tempestivamente a questo
Dicastero - tramite la Prefettura competente per territorio - ogni variazione
relativa: allo statuto, all’atto costitutivo, alla nomina del Presidente ed
alla cessazione dell’Associazione stessa
Il
Ministro