L’INDIVIDUAZIONE
E LA REPRESSIONE DELL’ABUSIVISMO
NELLE DISCOTECHE E NEI LOCALI DA BALLO
I -
INTRODUZIONE
AL PROBLEMA
Da
stime attendibili risulta che per ogni locale da ballo regolarmente autorizzato
ce ne sono almeno due che operano in una condizione di totale illegalità. E’
agevole pertanto determinare in non meno di otto -
diecimila
in tutta Italia gli esercizi irregolari nel settore del trattenimento notturno:
un numero enorme, che continua a crescere senza che vengano adottate iniziative
generali efficaci, idonee a debellare un fenomeno che rischia di diventare
totalmente incontrollabile.
Gravi
responsabilità sussistono spesso anche a livello locale, laddove le Autorità
preposte non intervengono con la dovuta decisione, mentre una opportuna rete di
controlli -
soprattutto
in taluni periodi dell’anno a maggior rischio -consentirebbero
di arginare il fenomeno, soprattutto scoraggiando la reiterazione delle
iniziative abusive, per le quali esistono oramai vere e proprie organizzazioni
illegali.
Dal
canto suo, il S.I.L.B. conduce da anni una lotta senza quartiere
all’abusivismo, cogliendo in talune zone anche successi notevoli.
In
particolare, estremamente producente si sta rivelando negli ultimi tempi il
coinvolgimento e la sensibilizzazione delle Autorità attraverso
l’organizzazione di incontri, convegni e tavole rotonde in collaborazione con
gli Enti Locali, in occasione delle quali gli esperti del S.I.L.B. illustrano le
normative in materia e forniscono alle Autorità gli
“spunti”
opportuni per condurre con successo controlli e interventi sanzionatori.
II -
LE
VARIE TIPOLOGIE DI LOCALI ABUSIVI E/O IRREGOLARI
Di
fronte ad una problematica ditali dimensioni, ne vanno ricercate innanzitutto le
possibili cause, che sono molteplici, in relazione alle singole tipologie di
abuso, delle quali è dunque prioritaria una classificazione, almeno con
riferimento alle due più diffuse e ricorrenti.
- Una
prima forma di abusivismo è quella che vede protagonisti i pubblici esercizi
previsti dall’art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, cioè
bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, ecc. -
che -
occasionalmente,
temporaneamente e talune volte abitualmente, organizzano spettacoli e
trattenimenti in difetto della apposita licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del
T.U.L.P.S., a sua volta rilasciabile previa verifica tecnica di agibilità ai
sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Competente Commissione
Provinciale di Vigilanza
sui
Locali di Pubblico Spettacolo. I suddetti pubblici esercizi ricercano nella
organizzazione di spettacoli e trattenimenti un lucroso “completamento” alle
loro attività principali, soprattutto nel fine settimana e in coincidenza con
talune ricorrenze e festività (Festività Natalizie, Pasquali, Carnevale,
Ferragosto, ecc.) che garantiscono affluenza di pubblico e guadagni sicuri.
La
scelta abusiva dei suddetti esercizi costituisce fonte di gravissimo rischio per
la pubblica sicurezza, giacchè i locali sono strutturati per la ristorazione,
l’alloggio o la balneazione e difficilmente potrebbero superare i rigorosi
controlli di agibilità richiesti dalla normativa di sicurezza e di prevenzione
incendi per i locali da ballo. Nel contempo, tali organizzazioni producono danni
incalcolabili alle aziende del settore, regolarmente e dispendiosamente
autorizzate.
- La
seconda tipologia estremamente diffusa di attività abusive è quella
rappresentata da circoli o clubs pseudo-privati, affiliati o meno fittiziamente
ad organizzazioni nazionali -
che -
in
realtà, svolgono con tutti i requisiti d’impresa attività di organizzazione
di spettacoli e trattenimenti danzanti in assenza delle prescritte
autorizzazioni e verifiche, anche in materia di sicurezza e di prevenzione
incendi.
Molto
spesso tali modalità di esercizio vengono scelte non solo per aggirare la
normativa fiscale, beneficiando illegalmente delle molteplici agevolazioni
previste per il “no profit” dal Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460, ma
anche per sottrarsi ai molti (e spesso ingiusti) limiti che caratterizzano le
aziende di spettacolo e intrattenimento - ad esempio in materia di orario di chiusura -
godendo
così di quel trattamento privilegiato che la legislazione accorda alle
associazioni e circoli, intesi quali “luoghi di privata dimora”. Per
esempio, nel Veneto alcuni anni or sono si registrò una proliferazione di
pseudo-circoli in concomitanza con una normativa regionale che imponeva a tutte
le discoteche la chiusura alle ore 2,00.
III
- LA
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PREVISTA
DAGLI ART. E 142 DEL R.D. 6.5.1940, N. 635
La
Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “il precetto di cui
all’art. 681 Codice Penale - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o
trattenimento - non
è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente o professionale,
luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento o ritrovo, ma a “chiunque’
apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni
dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma
incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia
pure per una sola volta abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo” (Cass. Pen.,
sez. I, Y Dicembre 1995, imp. Paoletti). La suddetta statuizione va
posta in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S., dove è stabilito che
‘l’autorità di pubblica sicurezza (oggi il dirigente o responsabile
dell’ufficio comunale commercio) non può concedere la licenza per
l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver
fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza
dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo
prontamente nel caso di incendio”.
Detta
commissione tecnica è la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, disciplinata dagli art. 141 e 142 del Regolamento del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635. Dal combinato disposto degli
art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., nonché degli art. 116, 124, 141 e 142 del R.D.
635/40 e dell’art. 681 Codice Penale, emerge che non possono essere rilasciate
autorizzazioni - neppure
episodiche - per
tenere pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti senza che preventivamente
sia stato espresso il parere favorevole di agibilità dei locali da parte della
competente Commissione Provinciale di Vigilanza. Detto parere ha pertanto natura
obbligatoria e vincolante (Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1997, imp. Falciani).
Con
particolare riferimento ai pubblici esercizi ex art. 86 del T.U.L.P.S.
(ristoranti, alberghi, bar, pub, ecc.) che intendono organizzare, anche
occasionalmente, spettacoli o trattenimenti danzanti detti esercizi devono
preventivamente munirsi della autorizzazione comunale prevista dagli artt. 68 e
69 del T.U.L.P.S., che, a sua volta, deve essere obbligatoriamente preceduta
dalla verifica favorevole di agibilità dei locali da parte della Commissione di
Vigilanza. Tale procedura è stata confermata anche dal Ministero dell’Interno
- Direzione
Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio -
con la
circolare n. 16 del 16.6.1980. Più recentemente, il Ministero dell’Interno
con due circolari del 20 giugno 1996 e del 14 maggio 1997 ha operato dei
distinguo, ritenendo non assoggettati al parere di agibilità della C.P.V. i
pubblici esercizi muniti di licenza di somministrazione (bar, ristoranti, pub,
ecc.) i quali organizzano in via del tutto eccezionale trattenimenti danzanti, a
condizione che detti trattenimenti siano senza scopo di lucro (pagamento del
biglietto d’ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione) e a
condizione che il trattenimento occasionale non comporti l’allestimento di
elementi tali da configurare la trasformazione da esercizio pubblico a locale di
pubblico spettacolo. E’ stata altresì esclusa l’effettuazione dei
trattenimenti danzanti nei predetti esercizi pubblici con la cadenza saltuaria
coincidente con i giorni pref estivi e festivi, tipica delle discoteche senza il
preventivo rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 68 e 80 del T.U.L.P.S..
Anche
i locali dei circoli privati e clubs, al cui interno vengono organizzati -
per i
soli soci -
spettacoli
e trattenimenti danzanti, devono obbligatoriamente essere dichiarati agibili
dalla Commissione di Vigilanza. Ciò è stato già a suo tempo affermato dalla
citata Circolare del Ministero dell’Interno -Direzione
Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendio -
n. 16
del 16.6.1980: “per le attività svolgentosi sotto forma di club o cooperative
private, le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere
richieste per tutti i locali al chiuso o all’aperto aperti al pubblico, a
pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi
si intrattiene per qualsiasi motivo. Le visite della Commissione devono essere
richieste, prima dell’inizio dell’attività, per i locali di cui sopra anche
se aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà”.
In
caso contrario -
si
legge nella circolare - si
verrebbe a creare “un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento
ai fini della sicurezza La regola - naturalmente - vale ancor di più per i pseudo-circoli, cioè per le
attività di natura imprenditoriale “mascherate” da locali associativi. Più
recentemente, l’obbligo della preventiva verifica di agibilità da parte della
Commissione di Vigilanza nei circoli privati ove si tengono spettacoli e
trattenimenti è stato riaffermato da una Circolare del Ministero dell’Interno
del 30.4.1996. Detta ultima circolare ha altresì ribadito che va riconosciuta
la natura di locali pubblici, assoggettati al regime delle autorizzazioni di
pubblica sicurezza e alla verifica di agibilità della C.P.V., a tutti quei
locali che pur presentandosi come circoli privati, presentino almeno una delle
seguenti caratteristiche:
1)
Pagamento del biglietto effettuato volta per volta, o rilascio -
senza
alcuna formalità particolare - di tessera associativa a pagamento all’ingresso;
2) Pubblicità degli spettacoli destinata alla generalità dei cittadini;
3) Struttura del locale con caratteristiche proprie di una attività di natura
imprenditoriale.
IV-
INDIVIDUAZIONE
DEI CIRCOLI PSEUDO PRIVATI CHE ORGANIZZANO A FINI DI LUCRO SPETTACOLI E
TRATTENIMENTI DANZANTI
L’art.ll
del R.D. 6.5.1940, n. 773 dispone che “la licenza di cui all’art. 68 del
T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non
soci con biglietto d’invito, quando per il numero delle persone invitate, o
per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della
rappresentazione o del trattenimento”. La Suprema Corte, anche recentemente,
ha statuito che “il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere
chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio o del biglietto
d’ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo
aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E
invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di
chiunque, indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero
espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza
prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. Ne consegue che l’attività diretta a
realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività
imprenditoriale in frode alla legge, con violazione degli art. 68 T.U.L.P.S. e
681 Codice Penale” (Cass. Pen. sez. I, 12 maggio 1997). La
suddetta sentenza ribadisce precedenti decisioni tra cui Cass. Pen. 29.4.1986 -
ed è
di contenuto analogo alla Circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
n.
10.15506/13500 del 19 maggio 1984, nonché della Circolare dello stesso
Ministero del 30.4.1996 innanzi citata e nella quale sono stati dettagliatamente
individuati i “caratteri” la cui presenza attribuisce la connotazione di
locale di pubblico spettacolo ad attività che si propongono illecitamente come
circoli o clubs privati. La problematica era stata peraltro oggetto di analoga
trattazione, ancor prima, da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 56
del 9 aprile 1970. Da ricordare, infine, che i circoli privati che siano stati
autorizzati a somministrare alimenti e bevande, devono ottemperare anche al
divieto di apporre all’esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni
che pubblicizzino l’attività di somministrazione effettuata all’interno;
tanto ai sensi dell’art. 1 del D.M. 17.12.1992, n. 564 così come modificato
dal D.M. 5.8.1994, n. 534. La violazione della suddetta disposizione costituisce
un sintomo ulteriore della natura irregolare e abusiva di un’attività
qualificatasi come circolo privato.
V- IL
SISTEMA REPRESSIVO - SANZIONATORIO
Sotto
il profilo penale, i locali dei pubblici esercizi (ristoranti, alberghi, bar,
pub, ecc.) ove si organizzano pubblici spettacoli e/o trattenimenti danzanti in
assenza del preventivo rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli art.
68 e 69 del T.U.L.P.S. e senza la verifica di agibilità prevista dall’art. 80
del T.U.L.P.S., possono essere oggetto di sequestro ex art. 321 C.P. Inoltre i
titolari sono imputabili ai sensi dell’art. 666 C.P., che punisce con
l’ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000 “chiunque, senza la licenza
dell’autorità, in luogo pubblico o aperto al pubblico, da spettacoli o
trattenimenti di qualsiasi natura. Se la licenza è stata negata, revocata o
sospesa, la pena è dell’arresto fino ad un mese”. Inoltre,
l’organizzazione di spettacoli e/o trattenimenti in assenza o con negativa
verifica di agibilità tecnica prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S.,
determinerà l’applicazione dell’art. 681 C.P., che punisce con la pena
dell’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire 200.000,
“chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o
ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela
dell’incolumità pubblica”. Sotto il profilo amministrativo, è prevista la
chiusura coattiva dei locali in cui vengono abusivamente tenuti spettacoli o
trattenimenti pubblici (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22.7.1989, n. 1053), mediante
la procedura dettata dall’art. 5 del T.U.L.P.S. Inoltre, l’art. 10 del
T.U.L.P.S. prevede la possibilità di sospendere o revocare anche la licenza di
cui l’esercente è in possesso; e ciò a causa dell’abuso che il titolare ne
ha fatto organizzando nel suo esercizio ulteriori attività di spettacolo e
intrattenimento non preventivamente autorizzate. Per quanto riguarda l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 10 della Legge 25.8.1991, n.
287 sanziona con il pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni
chi esercita detta attività in assenza di autorizzazione. In tale ipotesi,
peraltro, ai sensi dell’art. 17 ter del T.U.L.P.S., il pubblico ufficiale
accertatore deve riferire per iscritto all’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione (Comune), la quale entro cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione suddetta ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell’attività condotta in difetto di autorizzazione. Per il caso dei circoli
pseudo-privati che abusivamente organizzano spettacoli o trattenimenti, il
sistema sanzionatorio è analogo. Penalmente, i responsabili incorreranno nelle
imputazioni ex art. 666 e 681 del Codice penale -previo
eventuale sequestro del locale -
mentre
sotto il profilo amministrativo subiranno il provvedimento di chiusura dei
locali e la sanzione pecuniaria per l’abusivo esercizio dell’attività di
somministrazione.
Avv. Prof. Attilio Pecora