L’INDIVIDUAZIONE E LA REPRESSIONE DELL’ABUSIVISMO
NELLE DISCOTECHE E NEI LOCALI DA BALLO

I - INTRODUZIONE AL PROBLEMA

Da stime attendibili risulta che per ogni locale da ballo regolarmente autorizzato ce ne sono almeno due che operano in una condizione di totale illegalità. E’ agevole pertanto determinare in non meno di otto - diecimila in tutta Italia gli esercizi irregolari nel settore del trattenimento notturno: un numero enorme, che continua a crescere senza che vengano adottate iniziative generali efficaci, idonee a debellare un fenomeno che rischia di diventare totalmente incontrollabile.

Gravi responsabilità sussistono spesso anche a livello locale, laddove le Autorità preposte non intervengono con la dovuta decisione, mentre una opportuna rete di controlli - soprattutto in taluni periodi dell’anno a maggior rischio -consentirebbero di arginare il fenomeno, soprattutto scoraggiando la reiterazione delle iniziative abusive, per le quali esistono oramai vere e proprie organizzazioni illegali.

Dal canto suo, il S.I.L.B. conduce da anni una lotta senza quartiere all’abusivismo, cogliendo in talune zone anche successi notevoli.

In particolare, estremamente producente si sta rivelando negli ultimi tempi il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle Autorità attraverso l’organizzazione di incontri, convegni e tavole rotonde in collaborazione con gli Enti Locali, in occasione delle quali gli esperti del S.I.L.B. illustrano le normative in materia e forniscono alle Autorità gli

“spunti” opportuni per condurre con successo controlli e interventi sanzionatori.

 

II - LE VARIE TIPOLOGIE DI LOCALI ABUSIVI E/O IRREGOLARI

Di fronte ad una problematica ditali dimensioni, ne vanno ricercate innanzitutto le possibili cause, che sono molteplici, in relazione alle singole tipologie di abuso, delle quali è dunque prioritaria una classificazione, almeno con riferimento alle due più diffuse e ricorrenti.

- Una prima forma di abusivismo è quella che vede protagonisti i pubblici esercizi previsti dall’art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, cioè bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, ecc. - che - occasionalmente, temporaneamente e talune volte abitualmente, organizzano spettacoli e trattenimenti in difetto della apposita licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., a sua volta rilasciabile previa verifica tecnica di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Competente Commissione Provinciale di Vigilanza

sui Locali di Pubblico Spettacolo. I suddetti pubblici esercizi ricercano nella organizzazione di spettacoli e trattenimenti un lucroso “completamento” alle loro attività principali, soprattutto nel fine settimana e in coincidenza con talune ricorrenze e festività (Festività Natalizie, Pasquali, Carnevale, Ferragosto, ecc.) che garantiscono affluenza di pubblico e guadagni sicuri.

La scelta abusiva dei suddetti esercizi costituisce fonte di gravissimo rischio per la pubblica sicurezza, giacchè i locali sono strutturati per la ristorazione, l’alloggio o la balneazione e difficilmente potrebbero superare i rigorosi controlli di agibilità richiesti dalla normativa di sicurezza e di prevenzione incendi per i locali da ballo. Nel contempo, tali organizzazioni producono danni incalcolabili alle aziende del settore, regolarmente e dispendiosamente autorizzate.

- La seconda tipologia estremamente diffusa di attività abusive è quella rappresentata da circoli o clubs pseudo-privati, affiliati o meno fittiziamente ad organizzazioni nazionali - che - in realtà, svolgono con tutti i requisiti d’impresa attività di organizzazione di spettacoli e trattenimenti danzanti in assenza delle prescritte autorizzazioni e verifiche, anche in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

Molto spesso tali modalità di esercizio vengono scelte non solo per aggirare la normativa fiscale, beneficiando illegalmente delle molteplici agevolazioni previste per il “no profit” dal Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460, ma anche per sottrarsi ai molti (e spesso ingiusti) limiti che caratterizzano le aziende di spettacolo e intrattenimento - ad esempio in materia di orario di chiusura - godendo così di quel trattamento privilegiato che la legislazione accorda alle associazioni e circoli, intesi quali “luoghi di privata dimora”. Per esempio, nel Veneto alcuni anni or sono si registrò una proliferazione di pseudo-circoli in concomitanza con una normativa regionale che imponeva a tutte le discoteche la chiusura alle ore 2,00.

III - LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PREVISTA DAGLI ART. E 142 DEL R.D. 6.5.1940, N. 635

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “il precetto di cui all’art. 681 Codice Penale - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento - non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente o professionale, luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento o ritrovo, ma a “chiunque’ apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo” (Cass. Pen., sez. I, Y Dicembre 1995, imp. Paoletti). La suddetta statuizione va posta in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S., dove è stabilito che ‘l’autorità di pubblica sicurezza (oggi il dirigente o responsabile dell’ufficio comunale commercio) non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.

Detta commissione tecnica è la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, disciplinata dagli art. 141 e 142 del Regolamento del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635. Dal combinato disposto degli art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., nonché degli art. 116, 124, 141 e 142 del R.D. 635/40 e dell’art. 681 Codice Penale, emerge che non possono essere rilasciate autorizzazioni - neppure episodiche - per tenere pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti senza che preventivamente sia stato espresso il parere favorevole di agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza. Detto parere ha pertanto natura obbligatoria e vincolante (Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1997, imp. Falciani).

Con particolare riferimento ai pubblici esercizi ex art. 86 del T.U.L.P.S. (ristoranti, alberghi, bar, pub, ecc.) che intendono organizzare, anche occasionalmente, spettacoli o trattenimenti danzanti detti esercizi devono preventivamente munirsi della autorizzazione comunale prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., che, a sua volta, deve essere obbligatoriamente preceduta dalla verifica favorevole di agibilità dei locali da parte della Commissione di Vigilanza. Tale procedura è stata confermata anche dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio - con la circolare n. 16 del 16.6.1980. Più recentemente, il Ministero dell’Interno con due circolari del 20 giugno 1996 e del 14 maggio 1997 ha operato dei distinguo, ritenendo non assoggettati al parere di agibilità della C.P.V. i pubblici esercizi muniti di licenza di somministrazione (bar, ristoranti, pub, ecc.) i quali organizzano in via del tutto eccezionale trattenimenti danzanti, a condizione che detti trattenimenti siano senza scopo di lucro (pagamento del biglietto d’ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione) e a condizione che il trattenimento occasionale non comporti l’allestimento di elementi tali da configurare la trasformazione da esercizio pubblico a locale di pubblico spettacolo. E’ stata altresì esclusa l’effettuazione dei trattenimenti danzanti nei predetti esercizi pubblici con la cadenza saltuaria coincidente con i giorni pref estivi e festivi, tipica delle discoteche senza il preventivo rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Anche i locali dei circoli privati e clubs, al cui interno vengono organizzati - per i soli soci - spettacoli e trattenimenti danzanti, devono obbligatoriamente essere dichiarati agibili dalla Commissione di Vigilanza. Ciò è stato già a suo tempo affermato dalla citata Circolare del Ministero dell’Interno -Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendio - n. 16 del 16.6.1980: “per le attività svolgentosi sotto forma di club o cooperative private, le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all’aperto aperti al pubblico, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo. Le visite della Commissione devono essere richieste, prima dell’inizio dell’attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà”.

In caso contrario - si legge nella circolare - si verrebbe a creare “un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza La regola - naturalmente - vale ancor di più per i pseudo-circoli, cioè per le attività di natura imprenditoriale “mascherate” da locali associativi. Più recentemente, l’obbligo della preventiva verifica di agibilità da parte della Commissione di Vigilanza nei circoli privati ove si tengono spettacoli e trattenimenti è stato riaffermato da una Circolare del Ministero dell’Interno del 30.4.1996. Detta ultima circolare ha altresì ribadito che va riconosciuta la natura di locali pubblici, assoggettati al regime delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e alla verifica di agibilità della C.P.V., a tutti quei locali che pur presentandosi come circoli privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) Pagamento del biglietto effettuato volta per volta, o rilascio - senza alcuna formalità particolare - di tessera associativa a pagamento all’ingresso;
2) Pubblicità degli spettacoli destinata alla generalità dei cittadini;
3) Struttura del locale con caratteristiche proprie di una attività di natura imprenditoriale.

IV-  INDIVIDUAZIONE DEI CIRCOLI PSEUDO PRIVATI CHE ORGANIZZANO A FINI DI LUCRO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI DANZANTI

L’art.ll del R.D. 6.5.1940, n. 773 dispone che “la licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento”. La Suprema Corte, anche recentemente, ha statuito che “il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio o del biglietto d’ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque, indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. Ne consegue che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge, con violazione degli art. 68 T.U.L.P.S. e 681 Codice Penale” (Cass. Pen. sez. I, 12 maggio 1997). La suddetta sentenza ribadisce precedenti decisioni tra cui Cass. Pen. 29.4.1986 - ed è di contenuto analogo alla Circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984, nonché della Circolare dello stesso Ministero del 30.4.1996 innanzi citata e nella quale sono stati dettagliatamente individuati i “caratteri” la cui presenza attribuisce la connotazione di locale di pubblico spettacolo ad attività che si propongono illecitamente come circoli o clubs privati. La problematica era stata peraltro oggetto di analoga trattazione, ancor prima, da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970. Da ricordare, infine, che i circoli privati che siano stati autorizzati a somministrare alimenti e bevande, devono ottemperare anche al divieto di apporre all’esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione effettuata all’interno; tanto ai sensi dell’art. 1 del D.M. 17.12.1992, n. 564 così come modificato dal D.M. 5.8.1994, n. 534. La violazione della suddetta disposizione costituisce un sintomo ulteriore della natura irregolare e abusiva di un’attività qualificatasi come circolo privato.

V- IL SISTEMA REPRESSIVO - SANZIONATORIO

Sotto il profilo penale, i locali dei pubblici esercizi (ristoranti, alberghi, bar, pub, ecc.) ove si organizzano pubblici spettacoli e/o trattenimenti danzanti in assenza del preventivo rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e senza la verifica di agibilità prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S., possono essere oggetto di sequestro ex art. 321 C.P. Inoltre i titolari sono imputabili ai sensi dell’art. 666 C.P., che punisce con l’ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000 “chiunque, senza la licenza dell’autorità, in luogo pubblico o aperto al pubblico, da spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell’arresto fino ad un mese”. Inoltre, l’organizzazione di spettacoli e/o trattenimenti in assenza o con negativa verifica di agibilità tecnica prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S., determinerà l’applicazione dell’art. 681 C.P., che punisce con la pena dell’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire 200.000, “chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica”. Sotto il profilo amministrativo, è prevista la chiusura coattiva dei locali in cui vengono abusivamente tenuti spettacoli o trattenimenti pubblici (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22.7.1989, n. 1053), mediante la procedura dettata dall’art. 5 del T.U.L.P.S. Inoltre, l’art. 10 del T.U.L.P.S. prevede la possibilità di sospendere o revocare anche la licenza di cui l’esercente è in possesso; e ciò a causa dell’abuso che il titolare ne ha fatto organizzando nel suo esercizio ulteriori attività di spettacolo e intrattenimento non preventivamente autorizzate. Per quanto riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 10 della Legge 25.8.1991, n. 287 sanziona con il pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chi esercita detta attività in assenza di autorizzazione. In tale ipotesi, peraltro, ai sensi dell’art. 17 ter del T.U.L.P.S., il pubblico ufficiale accertatore deve riferire per iscritto all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione (Comune), la quale entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione. Per il caso dei circoli pseudo-privati che abusivamente organizzano spettacoli o trattenimenti, il sistema sanzionatorio è analogo. Penalmente, i responsabili incorreranno nelle imputazioni ex art. 666 e 681 del Codice penale -previo eventuale sequestro del locale - mentre sotto il profilo amministrativo subiranno il provvedimento di chiusura dei locali e la sanzione pecuniaria per l’abusivo esercizio dell’attività di somministrazione.

                                                                         Avv. Prof. Attilio Pecora