IL CIRCOLO:   UN CONTENITORE PIENO DI IDEA

Nel linguaggio dell’Arci   la parola “Circolo”  non  ha mai smesso  di avere un significato  ben più ampio di quello comunemente diffuso:   esprime un tutt’uno fatto di storia, di dignità, di concretezza, di  capacità di rinnovamento continuo.

 

Invece, nell’immaginario collettivo, a questo termine  continua ad essere associata  un’immagine  vagamente  stantia, fatta di  vecchi manifesti  appesi alle pareti, l’aria pervasa da un  persistente sentore,  fatto di fumo,   barbera  e  bestemmie urlate tra una scopa e l’altra.

Ci arroghiamo il diritto di essere convinti che non sia così!

 

“Circolo” per noi rappresenta  ancora  inscindibilmente    il fine e il  mezzo,  il contenuto ed il  contenitore. Ma  sta anche a testimoniare la volontà delle persone di  mettere in campo proprie   energie e risorse  per darsi  una “casa “ comune ,   un  luogo dignitoso  in cui tradurre le idee in azioni :

un contenitore  pieno di idee  in continuo fermento .

 

Riassume il nostro modo di definire  un progetto associativo  che resiste  da quasi mezzo secolo , grazie anche al fatto che  ha voluto ( e saputo  )  costruire  opportunità a    migliaia: non importa se in luoghi  antichi  o   nuovi,  ma tutti  ugualmente aperti  ad  accogliere  coloro che hanno voglia di  scoprirsi    “cittadini dell’Arci “ .

Questo quaderno, contrariamente agli altri tre che lo hanno preceduto   in cui si parlava prevalentemente di circolo in quanto “associazione”, tratterà invece   di esso in quanto “ luogo”.

 

Cercheremo di capire insieme quali sono i vincoli e le regole alle quali occorre attenersi per garantire che il circolo risponda ai requisiti previsti dalla normativa, ma ancor prima al rispetto della dignità ed alla tutela della salute dei soci che esso ospita.

 

 IL CIRCOLO:  UN LUOGO PRIVATO

Il circolo, analogamente a qualunque altra abitazione privata, gode del diritto costituzionale d’inviolabilità del domicilio.

La violazione arbitraria ed immotivata di tale diritto è punita dal codice penale.

Fatto salvo quanto sopra va comunque ricordato che, come per qualunque domicilio privato, resta alle forze dell’ordine il diritto di provvedere agli accertamenti del caso in   presenza di uno specifico mandato, in flagranza di reato o per supposti motivi di ordine pubblico.

Il Circolo però, per sua aspirazione statutaria, è un luogo che volentieri  si apre ad accogliere tutti coloro che hanno voglia di diventarne parte attiva.

Raramente si è  verificato il caso  che fosse negato l’accesso in modo immotivato a coloro che chiedevano di entrare a “dare una sbirciatina all’ambiente” .

Esistono però situazioni in cui  a prevalere non  è la volontà associativa.

Esistono  attività (ad esempio la somministrazione di bevande, le occasioni di spettacolo o  intrattenimento, la ristorazione) per le quali la limitazione dell’accesso al servizio per i soli soci è imposta  appunto non dalla volontà del circolo, ma dalla normativa in vigore.

Nel caso in cui all’interno del circolo esitano un punto bar, una mensa o un locale in cui venga svolta attività di intrattenimento, è dato diritto alle autorità preposte al controllo (ad esempio i Vigili della Polizia Annonaria) entrare nel Circolo per accertare che sia rispettato il limite  fondamentale imposto dalle autorizzazioni obbligatorie: la fruizione del servizio è riservata ai soli soci!

Il problema nasce solamente  se  e quando :

 

·        ai terzi – i non soci -  al di là del puro permesso di entrare nel circolo, viene concessa la possibilità di fruire di queste particolari attività, indipendentemente dal fatto che il tutto avvenga a titolo gratuito o a pagamento (questione che rileva dal punto di vista fiscale, ma è ininfluente rispetto il limite imposto dalle autorizzazioni comunali).

 

·        la tessera - la chiave d’accesso, lo strumento che fa la differenza - assume il valore di “dazio doganale ”, una sorta di biglietto d’ingresso sostitutivo,rilasciato senza limiti e senza regole.

 

 

Siamo consapevoli che quanto sopra rappresenta una prassi diffusa , ma deve essere chiaro che non è la nostra !

 

Per questo motivo può capitare che, in occasione di controlli da parte degli organismi preposti ,   un osservatore inesperto o  prevenuto ,sia indotto a fare   confusione  tra la natura assolutamente  privata e non lucrativa  di un servizio che ha come esclusivo  obiettivo l’autofinanziamento delle attività sociali , rispetto quella commerciale  di un negozio .

 

Il circolo non è  - e  non  deve essere  considerato da nessuno   -  alla stregua di un  locale  aperto al  pubblico :    non é un bar,  né una sala da ballo né, tantomento, un ristorante.

 

Nei luoghi  pubblici   tutti  possono entrare e richiedere   venga loro offerto un  servizio.

Gli utenti non sono chiamati ad accettare  alcuna condizione preliminare,  salvo ovviamente quella attenersi alla regole della civile convivenza.

Nessuno di questi utenti ha il diritto  di intervenire sulle scelte del proprietario  : solo di  accettarle (e pagare ) o non accettarle (e andarsene).

 

In un circolo invece  possono  entrare  solo coloro che appartengono ad una categoria ben definita di persone  : i soci , riconosciuti  dall’associazione e che se ne riconoscono parte , persone che preventivamente  hanno  accettato  di  condividere gli scopi comuni ed attenersi  alle regole fissate nello Statuto .

Contrariamente agli utenti, ciascun socio ha uguale diritto di  mettere in discussione le scelte  e  di agire per cambiarle .

 LE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI O PERMESSI

Il circolo, per svolgere le  attività  sociali  all’interno della propria sede e limitatamente ai propri soci  non ha  , in linea di massima  , alcun obbligo autorizzativo  .

Questa è  la regola  generale.

Però , come ogni regola che si rispetti,  le  fanno da contorno  una serie di eccezioni.

 

Va ribadito ancora  che l’obbligo di dotarsi di autorizzazioni o di permessi  non deriva dal fatto di “essere”  circolo  (casomai questo  a volte semplifica le cose) ,  ma dalla scelta  “fare” alcune   attività sociali  piuttosto che altre .

Questo comporta il fatto che  il circolo  , limitatamente a quella attività , sia sottoposto  al rispetto della  normativa  in vigore  per   quel settore .

Proviamo ora riassumere in un prospetto quali sono le  attività , almeno  le più consuete,  soggette ad  autorizzazione , che tipo di   autorizzazioni/permessi  vanno richiesti in relazione  a ciascuna attività  ed infine   con  quale ente vanno  espletate le pratiche relative

 

Normativa

di settore

Commer

cio

Spetta

colo

Norme

igieniche

sicurezza

Tutela

Diritti d’autore

Attività

Intratteni-

mento

Tipo di attività

Comune

Comune

A.s.l

Vari

Siae

Siae

Somministra

zione

bevande

ai soci 

anche analcoliche

Autoriz

Art.3

Legge

287/91

 

 

Permesso

Igienico

sanitario

 

 

 

 

Somministra

zione

alimenti ai soci

Autoriz

Art.3

Legge

287/91

 

 

Permesso

Igienico

sanitario

 

 

 

Spettacoli  o

intrattenimenti

danzanti

dal vivo

In  locale

Sotto i  100 posti

 

 

 

 

Permesso rilasciato

volta per volta o in

abbonamento

 

Spettacoli  o

intrattenimenti

danzanti

non dal vivo

In  locale

Sotto i  100 posti

 

 

 

 

Permesso rilasciato

volta per volta o in

abbonamento

Permesso

Rilasciato

Volta per

volta

Spettacoli o

intrattenimenti

danzanti

dal vivo

In locale

Sopra i 100 posti

 

 

 

Certificato di

Prevenzione

Incendi

Rilasciato

da VV.FF

Permesso rilasciato

volta per volta o in

abbonamento

 

Spettacoli o

intrattenimenti

danzanti

dal vivo

In locale

Sopra i 100 posti

 

 

 

 

Certificato di

Prevenzione

Incendi

Rilasciato

da VV.FF

Permesso rilasciato

volta per volta o in

abbonamento

Permesso

Rilasciato

Volta per

volta

Spettacoli o

intrattenimenti

danzanti

dal vivo

in locale

aperto ai non soci

indipendentemente dal numero di posti

 

 

 

Licenza

Pubblico

Spettacolo  di cui ex art.68

TULPS

Certificato di

Prevenzione

Incendi

Rilasciato

da VV.FF

Permesso rilasciato

volta per volta o in

abbonamento

Permesso

Rilasciato

Volta per

volta

Corsi di ballo

Per i soci

 

 

 

 

Permesso rilasciato

volta per volta o in

abbonamento

 

Videogiochi

Videopoker

Autoriz

Ex art.110

TULPS

 

 

Nulla

Osta di idoneità dei

giochi

rilasciato dalla

agenzia delle

entrate

 

 

biliardi

Autoriz

Ex art.110

TULPS

 

 

 

 

 

Tv /radio/stereo

videoproiettori

 

 

 

 

Permesso  in

Abbonamento

Annuale o

periodico

 

 

 

 

Purtroppo, lo sappiamo bene ,   a volte non basta sapere  a chi o   cosa è necessario richiedere  per  avere semplificata la vita.

Quello riportato sopra non è che un breve riepilogo delle  possibili casistiche.

Spesso però  “ l’anomalia “  rappresentata  dai circoli disorienta  gli addetti ai lavori e li induce a richieste fuorvianti.

Per questo cerchiamo di fornirvi  alcune “dritte” che , ce lo auguriamo , possano essere d’aiuto  quando vi addentrerete nei meandri  della burocrazia

Il consiglio comunque , come sempre , è quello di affidarvi con fiducia al vostro Comitato di riferimento .

Recentemente, con un decreto  approvato a marzo 2001 ed entrato in vigore nel successivo mese di luglio, sono state apportate  rilevanti modifiche alle procedure necessarie per il rilascio delle autorizzazioni  di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati (quelle previste appunto dall’art. 3 della legge 287/91). Con tale decreto , in presenza di determinati  requisiti obbligatori, il circolo non dovrà più  presentare la domanda , ma potrà limitarsi a comunicare al comune competente la data d’inizio dell’attività di somministrazione , senza essere vincolato ad attendere il periodo di silenzio/assenso.

Spetterà ovviamente poi all’autorità comunale verificare che i requisiti richiesti sussistano realmente e comminare le relative sanzioni qualora questa procedura, estremamente agevolativa, sia stata  usata impropriamente da soggetti che non  avevano il  diritto di beneficiarne.

 

Con lo stesso  decreto è inoltre stato finalmente  chiarito, qualora  ve ne fosse stato bisogno, che non è fatto obbligo al circolo  di iscriversi al Registro Esercenti il Commercio (REC) a meno che  la gestione non venga affidata a terzi  (intendendo per terzi soggetti esterni e quindi estranei al circolo )

 

Un breve cenno va fatto anche su  un  argomento che  viene ancora oggi , anche se più raramente sollevato  : la compatibilità della destinazione d’uso dei locali  (definita dal Piano Regolatore Comunale  e desumibile dalla mappa rilasciata  dall’Ufficio Tecnico Catastale ) con l’utilizzo che il circolo ne voleva fare .

 

In realtà questo  è un tema   che  , perlomeno a nostro avviso , è spesso  stato affrontato partendo da una prospettiva  falsata.

 

Alcuni  Enti Locali  , in assenza di  una prassi specifica a cui fare riferimento  nell’iter di rilascio delle autorizzazioni  speciali  dovute  ai circoli privati ,  tendevano - per estensione e per facilità -  ad applicare anche ad essi  i requisiti necessari per il rilascio delle  licenze pubbliche di commercio .

 

Tra questi requisiti  era  compresa appunto anche la destinazione d’uso di tipo commerciale 

 

Non esistendo infatti previsto in alcun PRC (magari lo fosse!!!)  una specifica destinazione d’uso di locali da adibire ad uso “associativo” , l’Ente locale si  limitava a  pretendere che -  appunto  come per i bar pubblici  -  anche    i locali adibiti a sede sociale del circolo nei quali si volesse installare  un punto bar – pur non essendo assolutamente destinati ad alcuna attivivà commerciale  -  rispettassero tale  requisito

Da qui  la scelta forzata  di affittare solo sedi  con caratteristiche    di tipo commerciale ,  e subirne  i costi di mercato spropositati , oppure  chiedere il cambio di destinazione d’uso dei locali  con i conseguenti  oneri di urbanizzazione secondaria.

Con  la legge 383/2000  (disciplina sulle associazioni di promozione sociale) anche questo problema par essere definitivamente superato.

Infatti  tale legge stabilisce che la destinazione d’uso dei  locali adibiti  allo svolgimento delle attività associative delle associazioni di promozione sociale   resta sospesa  , salvo riprendere la destinazione d’uso d’origine nel momento in cui  la struttura  non ospiterà più la sede del circolo.

   LA AZIENDA SANITARIA LOCALE

Quando si progetta di attivare nel circolo un punto bar o un servizio di ristorazione per i soci, la prima cosa da fare in assoluto, prima ancora di  chiedere l’autorizzazione comunale ,  è  ottenere il rilascio  - da parte dell’Azienda Sanitaria locale competente per territorio -  del permesso   igienico-sanitario per i  locali nei quali si progetta di allestire tale servizio.

 

L’A.S.L.  verificherà

·        in generale che la struttura  corrisponda ai requisiti  ed alle conformità  previste dalla legge 46/90 (impianti elettrici, riscaldamento, macchine ,bagni)

 

·        in particolare  che abbia le caratteristiche necessarie  richieste per  la  tipologia  di attività che il circolo intende svolgere.

 

Le caratteristiche   richieste saranno  quindi diverse  a seconda del livello  di attività merceologica  che  il circolo  scriverà sulla domanda.

Per fare solo un esempio :

·        un banco bar per la sola mescita di bevande

·        oppure anche frigo bar per conservare panini preconfezionati e sigillati

·        oppure  confezionare panini o piatti freddi

·        se vorrà distribuire  cibi caldi (ma  preconfezionati e precotti in un altro luogo  )

·        infine se, caso più complesso ,  vorrà allestire una propria  cucina in cui  preparare cibi cotti .

 

Ci sembra utile  ricordare che  non esistono  differenze rilevanti  tra le caratteristiche igienico sanitarie di  un esercizio pubblico rispetto  quelle di un circolo privato.

 

Questa uniformità di trattamento, se da una parte  comporta per il circolo un gravoso onere  derivante dai costi  di “messa a regime “ degli spazi , ci sembra anche  da considerare  come  un giusto investimento di tutela  della salute dei nostri soci. 

 LA LEGGE 155  L'AUTOCONTROLLO ALIMENTARE

Negli ultimi anni, in recepimento di una  normativa europea che aveva come obiettivo  la tutela della salute dei cittadini attraverso la  prevenzione  , è stato introdotto anche in Italia  l’obbligo di dotarsi del cosiddetto piano di autocontrollo alimentare .

L’obbligo sussiste  per  quelle strutture  presso le quali si compiano operazioni di manipolazione di alimenti  o di bevande (siano esse vere e proprie industrie o  negozi, ma anche nei  i circoli privati ) e  che  quindi  possono determinare  pericoli  di contaminazione alimentare.

 

Il concetto fondamentale della legge  si basa sul principio che la salute di tutti passa anche attraverso  la capacità di provvedere  al  controllo  dei propri “punti di rischio” igienici ( la pulizia della struttura e degli addetti  al servizio, lo stoccaggio  delle scorte di bevande e degli alimenti , la conservazione di cibi a rischio di contagio (ad esempio le uova ) o di deperimento veloce (ad esempio i gelati).

 

Quindi  ne deriva che anche i circoli privati , pur limitandosi alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, devono fare la propria parte  nella prevenzione della salute di tutti .

La norma , in realtà di facile applicazione , prevede due passaggi fondamentali:

·        l’individuazione dei punti di rischio alimentare (come già detto sopra , ma solo ad esempio,  pulizia , magazzinaggio , conservazione ecc)

·        la definizione del proprio piano di autocontrollo (individuati i punti di rischio definire  una scaletta che riporti come e con quale periodicità intervenire  per mantenere o migliorare il livello  di sicurezza alimentare ).

 

All’Azienda Sanitaria Locale spetta il compito di verificare che il circolo abbia provveduto a rispettare  quanto sopra.

In caso contrario , trascorsi 120 giorni dall’accertamento  ed in assenza degli opportuni  provvedimenti da parte del circolo, eleverà sanzioni che possono raggiungere anche i 60 milioni.

 LA  LEGGE 626 - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Un breve, anche se doveroso cenno sulla  legge ormai famosa come 626.

Anche questa norma , come quella precedente, deriva dal recepimento di una direttiva  europea che aveva all’origine, l’obiettivo della “ formazione “  alla  prevenzione  del rischio per la salute dei cittadini  nei luoghi di maggior rischio: quelli del lavoro.

Nella “traduzione  italiana”  questa norma non ha saputo riproporre  quei concetti  : si è invece  limitata ad individuare una serie  di adempimenti burocratici  un po’ faragginosi  , in assenza dei quali scattano le ovvie  e conseguenti sanzioni  .


La normativa coinvolge in modo diretto  esclusivamente quei circoli  individuabili appunto come “luoghi di lavoro”  pressi i quali presti la  propria opera personale con un rapporto di lavoro  dipendente 

 LA NORMATIVA ANTIFUMO

  Contrariamente a quanto è stato scritto su alcuni giornali  , più per  voglia di scoop che per una lettura attenta  del dettato normativo , i circoli privati non sono assoggettati alle limitazioni  del  fumo previste dalla recente legge.

Nella normativa vengono elencati  molti luoghi : i circoli non sono in quell’elenco.

Non potrebbe che essere altrimenti :  in caso contrario verrebbe  leso quel principio costituzionale di inviolabilità del domicilio  privato  su cui si basa il concetto stesso dell’essere circolo  e  non locale pubblico  .

Questo non significa però che il problema  del fumo non sia un argomento  delicato, sul quale  sorvolare  in assenza di una  norma  che  ce lo impone .

Questo argomento, come tutti quelli che   riguardano sia  la vita che la “casa” comune  , deve  diventare   un tema di  franca discussione e confronto  su cui coinvolgere tutti i soci  , portando  a scelte che  siano ispirate  al buon senso , ma educhino anche  al rispetto della  diversità  delle opinioni , apportando, dove è possibile, modifiche agli impianti  di areazione che tutelino anche coloro che non fumano o, meglio ancora se gli spazi lo permettono, attuare aree differenziate.