Nel linguaggio dell’Arci la parola “Circolo”
non ha mai smesso
di avere un significato ben
più ampio di quello comunemente diffuso:
esprime un tutt’uno fatto di storia, di dignità, di concretezza, di
capacità di rinnovamento continuo.
Invece, nell’immaginario collettivo, a questo termine continua ad essere associata un’immagine vagamente stantia, fatta di vecchi manifesti appesi alle pareti, l’aria pervasa da un persistente sentore, fatto di fumo, barbera e bestemmie urlate tra una scopa e l’altra.
Ci arroghiamo il diritto di essere convinti che non
sia così!
“Circolo” per noi rappresenta
ancora inscindibilmente
il fine e il mezzo, il contenuto ed il contenitore.
Ma sta anche a testimoniare la
volontà delle persone di mettere
in campo proprie energie e
risorse per darsi
una “casa “ comune , un
luogo dignitoso in cui
tradurre le idee in azioni :
un
contenitore pieno di idee in continuo fermento .
Riassume il nostro modo di definire
un progetto associativo che
resiste da quasi mezzo secolo ,
grazie anche al fatto che ha voluto
( e saputo )
costruire opportunità a
migliaia: non importa se in luoghi antichi
o nuovi,
ma tutti ugualmente aperti
ad accogliere
coloro che hanno voglia di scoprirsi
“cittadini dell’Arci “ .
Questo quaderno, contrariamente agli altri tre che lo
hanno preceduto in cui si
parlava prevalentemente di circolo in quanto “associazione”, tratterà
invece di esso in quanto “
luogo”.
Cercheremo di capire insieme quali sono i vincoli e le regole alle quali occorre attenersi per garantire che il circolo risponda ai requisiti previsti dalla normativa, ma ancor prima al rispetto della dignità ed alla tutela della salute dei soci che esso ospita.
IL
CIRCOLO: UN LUOGO PRIVATO
Il circolo, analogamente a qualunque altra abitazione privata, gode del diritto costituzionale d’inviolabilità del domicilio.
La violazione arbitraria ed immotivata di tale diritto è
punita dal codice penale.
Fatto salvo quanto sopra va comunque ricordato che, come
per qualunque domicilio privato, resta alle forze dell’ordine il diritto di
provvedere agli accertamenti del caso in
presenza di uno specifico mandato, in flagranza di reato o per supposti
motivi di ordine pubblico.
Il Circolo però, per sua aspirazione statutaria, è un
luogo che volentieri si apre ad
accogliere tutti coloro che hanno voglia di diventarne parte attiva.
Raramente si è verificato
il caso che fosse negato
l’accesso in modo immotivato a coloro che chiedevano di entrare a “dare una
sbirciatina all’ambiente” .
Esistono però situazioni in cui a prevalere non è
la volontà associativa.
Esistono attività
(ad esempio la somministrazione di bevande, le occasioni di spettacolo o
intrattenimento, la ristorazione) per le quali la limitazione dell’accesso
al servizio per i soli soci è imposta appunto
non dalla volontà del circolo, ma dalla normativa in vigore.
Nel caso in cui all’interno del circolo esitano un
punto bar, una mensa o un locale in cui venga svolta attività di
intrattenimento, è dato diritto alle autorità preposte al controllo (ad
esempio i Vigili della Polizia Annonaria) entrare nel Circolo per accertare che
sia rispettato il limite fondamentale
imposto dalle autorizzazioni obbligatorie: la fruizione del servizio è
riservata ai soli soci!
Il problema nasce solamente se e quando :
· ai terzi – i non soci - al di là del puro permesso di entrare nel circolo, viene concessa la possibilità di fruire di queste particolari attività, indipendentemente dal fatto che il tutto avvenga a titolo gratuito o a pagamento (questione che rileva dal punto di vista fiscale, ma è ininfluente rispetto il limite imposto dalle autorizzazioni comunali).
· la tessera - la chiave d’accesso, lo strumento che fa la differenza - assume il valore di “dazio doganale ”, una sorta di biglietto d’ingresso sostitutivo,rilasciato senza limiti e senza regole.
Siamo consapevoli che quanto sopra rappresenta una prassi diffusa , ma deve essere chiaro che non è la nostra !
Per questo motivo può capitare che, in occasione di controlli da parte degli organismi preposti , un osservatore inesperto o prevenuto ,sia indotto a fare confusione tra la natura assolutamente privata e non lucrativa di un servizio che ha come esclusivo obiettivo l’autofinanziamento delle attività sociali , rispetto quella commerciale di un negozio .
Il circolo non è - e non deve essere considerato da nessuno - alla stregua di un locale aperto al pubblico : non é un bar, né una sala da ballo né, tantomento, un ristorante.
Nei luoghi pubblici tutti possono entrare e richiedere venga loro offerto un servizio.
Gli utenti non sono chiamati ad accettare alcuna condizione preliminare, salvo ovviamente quella attenersi alla regole della civile convivenza.
Nessuno di questi utenti ha il diritto di intervenire sulle scelte del proprietario : solo di accettarle (e pagare ) o non accettarle (e andarsene).
In un circolo invece possono entrare solo coloro che appartengono ad una categoria ben definita di persone : i soci , riconosciuti dall’associazione e che se ne riconoscono parte , persone che preventivamente hanno accettato di condividere gli scopi comuni ed attenersi alle regole fissate nello Statuto .
Contrariamente agli utenti, ciascun socio ha uguale diritto di mettere in discussione le scelte e di agire per cambiarle .
LE ATTIVITÀ SOGGETTE AD
AUTORIZZAZIONI O PERMESSI
Il circolo, per svolgere le attività sociali all’interno della propria sede e limitatamente ai propri soci non ha , in linea di massima , alcun obbligo autorizzativo .
Questa è la regola generale.
Però , come ogni regola che si rispetti, le fanno da contorno una serie di eccezioni.
Va ribadito ancora che l’obbligo di dotarsi di autorizzazioni o di permessi non deriva dal fatto di “essere” circolo (casomai questo a volte semplifica le cose) , ma dalla scelta “fare” alcune attività sociali piuttosto che altre .
Questo comporta il fatto che il circolo , limitatamente a quella attività , sia sottoposto al rispetto della normativa in vigore per quel settore .
Proviamo ora riassumere in un prospetto quali sono le attività , almeno le più consuete, soggette ad autorizzazione , che tipo di autorizzazioni/permessi vanno richiesti in relazione a ciascuna attività ed infine con quale ente vanno espletate le pratiche relative
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Normativa di settore |
Commer cio |
Spetta colo |
Norme igieniche |
sicurezza |
Tutela Diritti d’autore |
Attività Intratteni- mento |
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Tipo
di attività |
Comune |
Comune |
A.s.l |
Vari |
Siae |
Siae |
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Somministra zione bevande ai soci
anche analcoliche |
Autoriz Art.3 Legge 287/91 |
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Permesso Igienico sanitario |
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Somministra zione alimenti ai soci |
Autoriz Art.3 Legge 287/91 |
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Permesso Igienico sanitario |
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Spettacoli
o intrattenimenti danzanti dal vivo In
locale Sotto
i 100 posti |
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Permesso rilasciato volta per volta o in abbonamento |
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Spettacoli
o intrattenimenti danzanti non dal vivo In
locale Sotto
i 100 posti |
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Permesso rilasciato volta per volta o in abbonamento |
Permesso Rilasciato Volta per volta |
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Spettacoli o intrattenimenti danzanti dal vivo In locale Sopra
i 100 posti |
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Certificato di Prevenzione Incendi Rilasciato da VV.FF |
Permesso rilasciato volta per volta o in
abbonamento |
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Spettacoli o intrattenimenti danzanti dal vivo In locale Sopra i 100 posti |
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Certificato di Prevenzione Incendi Rilasciato da VV.FF |
Permesso rilasciato volta per volta o in
abbonamento |
Permesso Rilasciato Volta per volta |
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Spettacoli o intrattenimenti danzanti dal vivo in locale aperto ai non
soci indipendentemente
dal numero di posti |
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Licenza Pubblico Spettacolo
di cui ex art.68 TULPS |
Certificato di Prevenzione Incendi Rilasciato da VV.FF |
Permesso rilasciato volta per volta o in
abbonamento |
Permesso Rilasciato Volta per volta |
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Corsi di ballo Per i soci |
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Permesso rilasciato volta per volta o in abbonamento |
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Videogiochi Videopoker |
Autoriz Ex art.110 TULPS |
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Nulla Osta di idoneità
dei giochi rilasciato dalla agenzia delle entrate |
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biliardi |
Autoriz Ex art.110 TULPS |
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Tv /radio/stereo videoproiettori |
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Permesso
in Abbonamento Annuale o periodico |
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Purtroppo, lo sappiamo bene , a volte non basta sapere a chi o cosa è necessario richiedere per avere semplificata la vita.
Quello riportato sopra non è che un breve riepilogo delle possibili casistiche.
Spesso però “ l’anomalia “ rappresentata dai circoli disorienta gli addetti ai lavori e li induce a richieste fuorvianti.
Per questo cerchiamo di fornirvi alcune “dritte” che , ce lo auguriamo , possano essere d’aiuto quando vi addentrerete nei meandri della burocrazia
Il consiglio comunque , come sempre , è quello di affidarvi con fiducia al vostro Comitato di riferimento .
Recentemente, con un decreto approvato a marzo 2001 ed entrato in vigore nel successivo mese di luglio, sono state apportate rilevanti modifiche alle procedure necessarie per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati (quelle previste appunto dall’art. 3 della legge 287/91). Con tale decreto , in presenza di determinati requisiti obbligatori, il circolo non dovrà più presentare la domanda , ma potrà limitarsi a comunicare al comune competente la data d’inizio dell’attività di somministrazione , senza essere vincolato ad attendere il periodo di silenzio/assenso.
Spetterà ovviamente poi all’autorità comunale verificare che i requisiti richiesti sussistano realmente e comminare le relative sanzioni qualora questa procedura, estremamente agevolativa, sia stata usata impropriamente da soggetti che non avevano il diritto di beneficiarne.
Con lo stesso decreto è inoltre stato finalmente chiarito, qualora ve ne fosse stato bisogno, che non è fatto obbligo al circolo di iscriversi al Registro Esercenti il Commercio (REC) a meno che la gestione non venga affidata a terzi (intendendo per terzi soggetti esterni e quindi estranei al circolo )
Un breve cenno va fatto anche su un argomento che viene ancora oggi , anche se più raramente sollevato : la compatibilità della destinazione d’uso dei locali (definita dal Piano Regolatore Comunale e desumibile dalla mappa rilasciata dall’Ufficio Tecnico Catastale ) con l’utilizzo che il circolo ne voleva fare .
In realtà questo è un tema che , perlomeno a nostro avviso , è spesso stato affrontato partendo da una prospettiva falsata.
Alcuni Enti Locali , in assenza di una prassi specifica a cui fare riferimento nell’iter di rilascio delle autorizzazioni speciali dovute ai circoli privati , tendevano - per estensione e per facilità - ad applicare anche ad essi i requisiti necessari per il rilascio delle licenze pubbliche di commercio .
Tra questi requisiti era compresa appunto anche la destinazione d’uso di tipo commerciale
Non esistendo infatti previsto in alcun PRC (magari lo fosse!!!) una specifica destinazione d’uso di locali da adibire ad uso “associativo” , l’Ente locale si limitava a pretendere che - appunto come per i bar pubblici - anche i locali adibiti a sede sociale del circolo nei quali si volesse installare un punto bar – pur non essendo assolutamente destinati ad alcuna attivivà commerciale - rispettassero tale requisito
Da qui la
scelta forzata di affittare solo
sedi con caratteristiche
di tipo commerciale , e
subirne i costi di mercato
spropositati , oppure chiedere il cambio di destinazione d’uso dei locali
con i conseguenti oneri di urbanizzazione secondaria.
Con la legge 383/2000 (disciplina sulle associazioni di promozione sociale) anche questo problema par essere definitivamente superato.
Infatti tale legge stabilisce che la destinazione d’uso dei locali adibiti allo svolgimento delle attività associative delle associazioni di promozione sociale resta sospesa , salvo riprendere la destinazione d’uso d’origine nel momento in cui la struttura non ospiterà più la sede del circolo.
Quando si progetta di attivare nel circolo un punto bar o un servizio di ristorazione per i soci, la prima cosa da fare in assoluto, prima ancora di chiedere l’autorizzazione comunale , è ottenere il rilascio - da parte dell’Azienda Sanitaria locale competente per territorio - del permesso igienico-sanitario per i locali nei quali si progetta di allestire tale servizio.
L’A.S.L. verificherà
· in generale che la struttura corrisponda ai requisiti ed alle conformità previste dalla legge 46/90 (impianti elettrici, riscaldamento, macchine ,bagni)
· in particolare che abbia le caratteristiche necessarie richieste per la tipologia di attività che il circolo intende svolgere.
Le caratteristiche richieste saranno quindi diverse a seconda del livello di attività merceologica che il circolo scriverà sulla domanda.
Per fare solo un esempio :
· un banco bar per la sola mescita di bevande
· oppure anche frigo bar per conservare panini preconfezionati e sigillati
· oppure confezionare panini o piatti freddi
· se vorrà distribuire cibi caldi (ma preconfezionati e precotti in un altro luogo )
· infine se, caso più complesso , vorrà allestire una propria cucina in cui preparare cibi cotti .
Ci sembra utile ricordare che non esistono differenze rilevanti tra le caratteristiche igienico sanitarie di un esercizio pubblico rispetto quelle di un circolo privato.
Questa uniformità di trattamento, se da una parte
comporta per il circolo un gravoso onere
derivante dai costi di
“messa a regime “ degli spazi , ci sembra anche
da considerare come
un giusto investimento di tutela della
salute dei nostri soci.
LA LEGGE 155
L'AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
Negli ultimi anni, in recepimento di una normativa europea che aveva come obiettivo la tutela della salute dei cittadini attraverso la prevenzione , è stato introdotto anche in Italia l’obbligo di dotarsi del cosiddetto piano di autocontrollo alimentare .
L’obbligo sussiste per quelle strutture presso le quali si compiano operazioni di manipolazione di alimenti o di bevande (siano esse vere e proprie industrie o negozi, ma anche nei i circoli privati ) e che quindi possono determinare pericoli di contaminazione alimentare.
Il concetto fondamentale della legge si basa sul principio che la salute di tutti passa anche attraverso la capacità di provvedere al controllo dei propri “punti di rischio” igienici ( la pulizia della struttura e degli addetti al servizio, lo stoccaggio delle scorte di bevande e degli alimenti , la conservazione di cibi a rischio di contagio (ad esempio le uova ) o di deperimento veloce (ad esempio i gelati).
Quindi ne deriva che anche i circoli privati , pur limitandosi alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, devono fare la propria parte nella prevenzione della salute di tutti .
La norma , in realtà di facile applicazione , prevede due passaggi fondamentali:
· l’individuazione dei punti di rischio alimentare (come già detto sopra , ma solo ad esempio, pulizia , magazzinaggio , conservazione ecc)
· la definizione del proprio piano di autocontrollo (individuati i punti di rischio definire una scaletta che riporti come e con quale periodicità intervenire per mantenere o migliorare il livello di sicurezza alimentare ).
All’Azienda Sanitaria Locale spetta il compito di verificare che il circolo abbia provveduto a rispettare quanto sopra.
In caso contrario , trascorsi 120 giorni dall’accertamento ed in assenza degli opportuni provvedimenti da parte del circolo, eleverà sanzioni che possono raggiungere anche i 60 milioni.
LA LEGGE 626 - LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Un breve, anche se doveroso cenno sulla legge ormai famosa come 626.
Anche questa norma , come quella precedente, deriva dal recepimento di una direttiva europea che aveva all’origine, l’obiettivo della “ formazione “ alla prevenzione del rischio per la salute dei cittadini nei luoghi di maggior rischio: quelli del lavoro.
Nella “traduzione italiana” questa norma non ha saputo riproporre quei concetti : si è invece limitata ad individuare una serie di adempimenti burocratici un po’ faragginosi , in assenza dei quali scattano le ovvie e conseguenti sanzioni .
La normativa coinvolge in modo diretto esclusivamente
quei circoli individuabili appunto
come “luoghi di lavoro” pressi i quali presti la
propria opera personale con un rapporto di lavoro
dipendente
LA NORMATIVA ANTIFUMO
Nella normativa vengono elencati molti luoghi : i circoli non sono in quell’elenco.
Non potrebbe che essere altrimenti : in caso contrario verrebbe leso quel principio costituzionale di inviolabilità del domicilio privato su cui si basa il concetto stesso dell’essere circolo e non locale pubblico .
Questo non significa però che il problema del fumo non sia un argomento delicato, sul quale sorvolare in assenza di una norma che ce lo impone .
Questo argomento, come tutti quelli che riguardano sia la vita che la “casa” comune , deve diventare un tema di franca discussione e confronto su cui coinvolgere tutti i soci , portando a scelte che siano ispirate al buon senso , ma educhino anche al rispetto della diversità delle opinioni , apportando, dove è possibile, modifiche agli impianti di areazione che tutelino anche coloro che non fumano o, meglio ancora se gli spazi lo permettono, attuare aree differenziate.