Legge 6 marzo 1998 n.40:Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
INDICE della Legge n. 40/1998: TITOLO I - Principi generali Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Diritti e doveri dello straniero Art. 3 - Politiche migratorie TITOLO II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato CAPO I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno Art. 4 - Ingresso nel territorio dello
Stato Art. 5 - Permesso di soggiorno Art. 6 - Facoltà ed obblighi
inerenti al soggiorno Art. 7 - Carta di soggiorno CAPO II - Controllo delle frontiere, respingimento ed
espulsione Art. 8 - Respingimento Art. 9 - Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera Art. 10 - Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine Art. 11 - Espulsione amministrativa Art. 12 - Esecuzione dell'espulsione Art. 13 - Espulsione a titolo di misura
di sicurezza Art. 14 - Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva della detenzione Art. 15 - Diritto di difesa CAPO III - Disposizioni di carattere umanitario Art. 16 - Soggiorno per motivi di
protezione sociale Art. 17 - Divieti di espulsione e
di respingimento Art. 18 - Misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali TITOLO III - Disciplina del lavoro Art. 19 - Determinazione dei flussi di
ingresso Art. 20 - Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato Art. 21 - Prestazione di garanzia per
l'accesso al lavoro Art. 22 - Lavoro stagionale Art. 23 - Previdenza e assistenza
per i lavoratori stagionali Art. 24 - Ingresso e soggiorno per
lavoro autonomo Art. 25 - Ingresso per lavoro in casi
particolari TITOLO IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori Art. 26 - Diritto all'unità familiare Art. 27 - Ricongiungimento familiare Art. 28 - Permesso di soggiorno per
motivi familiari Art. 29 - Disposizioni a favore
dei minori Art. 30 - Disposizioni concernenti
minori affidati al compimento della maggiore età Art. 31 - Comitato per i minori
stranieri TITOLO V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale CAPO I - Disposizioni in materia sanitaria Art. 32 - Assistenza per gli stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale Art. 33 - Assistenza sanitaria per gli
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale Art. 34 - Ingresso e soggiorno per cure
mediche CAPO II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto
allo studio e professione Art. 35 - Attività professionali Art. 36 - Istruzione degli
stranieri - Educazione interculturale Art. 37 - Accesso ai corsi delle
università CAPO III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza
sociale Art. 38 - Centri di
accoglienza - Accesso all'abitazione Art. 39 - Assistenza sociale CAPO IV - Disposizioni sull'integrazione sociale sulle
discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie Art. 40 - Misure di integrazione sociale Art. 41 - Discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Art. 42 - Azione civile
contro la discriminazione Art. 43 - Fondo nazionale per le
politiche migratorie Art. 44 - Commissione per le
politiche di integrazione TITOLO VI - Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
membri dell'Unione Europea Art. 45 - Delega legislativa per
l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli stati membri dell'unione europea TITOLO VII - Norme finali Art. 46 - Abrogazioni Art. 47 - Testo unico -
Disposizioni correttive Art. 48 - Copertura finanziaria Art. 49 - Disposizioni
finali LEGGE 6 marzo 1998 n. 40.
( indice )
( ITER
LEGISLATIVO ) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998 n.
59 - S.O.) DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO
STRANIERO. TITOLO I - Principi Generali Ambito di applicazione 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri. 2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45. 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente
legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni
a Statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni della presente legge non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di
seguito denominato "regolamento di attuazione", é emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere. Diritti e doveri dello straniero 1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente
legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é
accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di
attuazione. 3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale. 4. Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con
il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. 5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o
spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. 6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle
forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente
in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del paese di cui é
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello stato, di
tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero
o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari. 7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di
cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. 8. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Politiche migratorie 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la conferenza stato-città e autonomie locali,
gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico é emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con Decreto del Presidente della Repubblica ed é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. 2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri stati
membri dell'unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello stato,
nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per
un positivo reinserimento nei paesi di origine. 4. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato,
anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, la determinazione delle quote é disciplinata in conformità con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente. 5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. 6. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione
di consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli
enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti
di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. 7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il decreto é emanato anche in mancanza del parere. TITOLO II - Disposizioni sull'ingresso, il
soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato CAPO I - Disposizioni sull'ingresso e il
soggiorno Ingresso nel territorio dello Stato 1. L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso é adottato con provvedimento scritto
e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno é sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio
allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità
di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno
nel paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di
uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. 4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di
lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti
e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 5. Il Ministero degli Affari Esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei paesi i cui
cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare ingresso nel territorio dello stato e
sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto
la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione. Permesso di soggiorno 1. Possono soggiornare nel territorio dello stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente
legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno stato appartenente all'Unione
Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in
cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi,
per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; e) superiore alle necessità specificamente documentate,
negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni
prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno é rinnovato per una durata non superiore
al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma
7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono
essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello stato italiano. 7. G1i stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'unione
europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 200mila a lire 600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su
modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi
approvati dal ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata
dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 dicembre 1996. 9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
della presente legge. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione. 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di
stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno,
é punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. 5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso
la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura
territorialmente competente. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale. 7. Il documento di identificazione per stranieri é
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno. Esso non é valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. 8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Carta di soggiorno 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un
motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di
avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno é a tempo
indeterminato. 2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano
o di cittadino di uno stato dell'unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la
revoca, se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i
reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: a) fare ingresso nel territorio dello stato in esenzione di
visto; b) svolgere nel territorio dello stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva
al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla
pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo c della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. CAPO II - Controllo delle frontiere,
respingimento ed espulsione Respingimento 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla
presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato. 2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é
altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che, entrando nel territorio dello stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a
norma del presente articolo é tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a
ricondurlo nello stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari. 5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera. 6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorità di pubblica sicurezza. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera 1. Il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di
controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i
sistemi informativi di livello extra-nazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali. 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti é data comunicazione all'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'Interno, i Prefetti delle province di confine terrestre e i
Prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera
e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i Prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia. 4. Il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero
dell'Interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità
dei paesi interessati di beni mobili e apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite
dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro. 5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno
di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello stato in violazione delle disposizioni della presente legge é punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di lucro
o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di
cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto é commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la pena é della reclusione da quattro a dodici anni e della multa
di lire trenta milioni per ogni straniero di cui é stato favorito l'ingresso in
violazione della presente legge. Se il fatto é commesso al fine di reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena é della reclusione da
cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni
straniero di cui é stato favorito l'ingresso in violazione della presente
legge. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é sempre consentito
l'arresto in flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a
pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito
delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello stato in violazione delle norme della presente
legge, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello stato, nonché a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di
uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi é
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana,
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere
al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto processo verbale
in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. 8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici
registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono
essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in
attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per
uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
ministero dell'interno, rubrica "sicurezza pubblica". Espulsione amministrativa 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato,
il Ministro dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri. 2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero: a) é entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 8; b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato
revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non ne é
stato chiesto il rinnovo; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale, l'autorità
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non
é applicata o é cessata, il questore può adottare la misura di cui
all'articolo 12, comma 1. 4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero: a) é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto
indebitamente nel territorio dello stato oltre il termine fissato con
l'intimazione; b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo
straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera
a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità
e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento. 6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello stato entro il termine di quindici giorni e a
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione é disposta ai sensi del comma 2,
lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1,
qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al
comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto o del provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione
sia eseguita con accompagnamento immediato. 9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di residenza
o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12,
provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni
caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. 10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo
straniero é ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, é assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. 11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo
straniero espulso é rinviato allo stato di appartenenza, ovvero, quando ciò
non sia possibile, allo stato di provenienza. 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno; in caso
di trasgressione, é punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é
nuovamente espulso con accompagnamento immediato. 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di
cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con
il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di
motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato. 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello stato prima della data di entrata in vigore della presente
legge. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12,
comma 1. 16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998. Esecuzione dell'espulsione 1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
la solidarietà sociale e del tesoro. 2. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali
da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, é assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3. Il Questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento. 4. Il Pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all'articolo 11 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena é possibile, dandone comunicazione senza ritardo al Pretore. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma
5 é proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura. 7. Il Questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività
di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e
dalle norme in materia di giurisdizione, il ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello stato, con
gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate
di concerto con il ministro del tesoro. Il ministro dell'interno promuove
inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri ministri. Espulsione a titolo di misura di sicurezza 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo
12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la sentenza
non é irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4. Diritto di difesa 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale é
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza. L'autorizzazione
é rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore. CAPO III - Disposizioni di carattere
umanitario Soggiorno per motivi di protezione sociale 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o
di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la
sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio il questore, anche su
proposta del procuratore della repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e
integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità
del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione
o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità
di partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono
comunicate al sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali
dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la
disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della repubblica o, per quanto di competenza,
dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi
i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora
il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in
lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998. Divieti di espulsione e di respingimento 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione. 2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto
a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno,
salvo il disposto dell'articolo 7; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali 1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri,
adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarietà sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, sono
stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo
di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche
in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in paesi non appartenenti all'unione europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da
lui delegato riferiscono annualmente al parlamento sull'attuazione delle misure
adottate. TITOLO III - Disciplina del lavoro Determinazione dei flussi di ingresso 1. L'ingresso nel territorio dello stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali
decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli stati
non appartenenti all'unione europea, con i quali il ministro degli affari
esteri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. 2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal ministero del lavoro
e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'unione europea iscritti nelle liste di
collocamento. 3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per
motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette
intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del ministero del lavoro e della previdenza
sociale. 4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione
di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri. 5. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in
lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa
di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro,
il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità
della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. 3. L'ufficio periferico del ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro
allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce
mensilmente al ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il
tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative
agli stati non appartenenti all'unione europea con quote riservate. 5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. 6. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio
periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. 7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. 8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, é punito
con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni. Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per
consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro
sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza
sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso
viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione
del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. 2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le
regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e
le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e
le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a
prestare la suddetta garanzia. 3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é
ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può
prestare in un anno. 4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri
residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di
iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il
visto di cui al presente comma. Lavoro stagionale 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere
effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione. 2. L'ufficio periferico del ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, é punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8. Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali 1. In considerazione della durata limitata dei contratti
nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità. 2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore
di lavoro é tenuto a versare all'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 43. 3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma
2. 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attività lavorativa. 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia
regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai
lavoratori che lasciano il territorio dello stato é fatta salva la possibilità
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo 1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli stati membri dell'unione europea. 2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia
una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie,
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività,
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di
essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che
lo straniero intende svolgere. 3. Il lavoratore non appartenente all'unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato. 4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da
accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nullaosta
del ministero degli affari esteri, del ministero dell'interno e del ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19. 6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. 7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio. Ingresso per lavoro in casi particolari 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri: a) dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato
membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro
dell'unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con
cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato; g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un
periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati; h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalità stabilite nel regolamento di attuazione; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti
in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice
civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero; m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali
di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in
Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di
giovani o sono persone collocate "alla pari". 2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia. 3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'unione europea é disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli stati confinanti. TITOLO IV - Diritto all'unità familiare e
tutela dei minori Diritto all'unità familiare 1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste
dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
stato membro dell'unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve
quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. 3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i
minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Ricongiungimento familiare 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) genitori a carico; d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana. 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli
di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno
dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente. 4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo
non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali é possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, é
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, é presentata alla questura del luogo
di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore,
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5. Permesso di soggiorno per motivi familiari 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto
di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al
seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo
da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello stato
con cittadini italiani o di uno stato membro dell'unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno stato membro dell'unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare é
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare; d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
é rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana. 2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed é rinnovabile
insieme con quest'ultimo. 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno stato membro dell'unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, é rilasciata
una carta di soggiorno. 5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli
altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il
ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma é valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. Disposizioni a favore dei minori 1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo
anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno dello straniero al quale é affidato e segue la condizione
giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello stato non esclude il requisito della convivenza
e il rinnovo dell'iscrizione. 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta
di soggiorno. 3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione
é revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore
o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza. 4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere
disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi i e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21. Comitato per i minori stranieri 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate é istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei ministeri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due
rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia. 2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli Affari Esteri,
dell'Interno e di Grazia e Giustizia, sono definiti i compiti del comitato
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle
previsioni della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono
stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei
anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per
l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi. 3. Il comitato si avvale, per l'espletamento delle attività
di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
dipartimento medesimo. TITOLO V - Disposizioni in materia
sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e
integrazione sociale CAPO I - Disposizioni in materia sanitaria Assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario
nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua
validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in
corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza. 2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale é assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori
iscritti. 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra
le categorie indicate nei commi 1 e 2, é tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida
sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in
Italia e all'estero. L'ammontare del contributo é determinato con decreto del
ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, e non può
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. 4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può
essere altresì richiesta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge
18 maggio 1973, n. 304. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere
per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità
previsti dal decreto di cui al comma 3. 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4
lettere a) e b), non é valido per i familiari a carico. 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale é
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5
e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale,
non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono
assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a
parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio
1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del ministro della sanità
6 marzo 1995, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri
a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei
confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. Ingresso e soggiorno per cure mediche 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed
il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda
di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. 2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche é altresì consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del ministero della
sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute, che fanno carico al fondo sanitario nazionale. 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché
durano le necessità terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale. CAPO II - Disposizioni in materia di
istruzione e diritto allo studio e professione Attività professionali 1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, é consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli ordini o collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi
é condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del governo dello stato di appartenenza 2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con
il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai ministri competenti, di concerto con il ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate. 3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli ordini, collegi ed
elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma
4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione. 4. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. Istruzione degli stranieri - Educazione interculturale 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo
stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. 3. La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della
lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 5.le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di
studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro
di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia. 6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento
del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado
e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento; b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e
degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le
famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
commi 4 e 5. Accesso ai corsi delle università 1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalità di cui al presente articolo. 2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo
l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per
la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza. 3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato in luogo della
dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte
dello studente straniero; b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di
studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare; c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli
studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità; d) i criteri per la valutazione della condizione economica
dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli
stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero. 4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, é disciplinato annualmente, con decreto del ministro degli affari
esteri, di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto é
trasmesso al parlamento per l'acquisizione del parere delle commissioni
competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. 5. É comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente. CAPO III - Disposizioni in materia di
alloggio e assistenza sociale Centri di accoglienza - Accesso all'abitazione 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti
cittadini italiani o cittadini di altri paesi dell'unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni
di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal
territorio dello stato degli stranieri in tali condizioni. 2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I
centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad
alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
![]()