Immigrazione, domande e risposte sulla normativa

1) RILASCIO DEL VISTO D’INGRESSO
(T.U. art. 4 – D.P.R. art. 5, 6 e 7)

  1. Dove si richiede?
    Il visto d’ingresso va chiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d’appartenenza, o territorialmente competenti, per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d’ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o di transito (per un periodo massimo di 5 giorni), per casi d’assoluta necessità.
    Nota: le suddette rappresentanze sono tenute ad assicurare adeguate forme di pubblicità dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del visto d’ingresso, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni adottate nell’ambito della cooperazione con le rappresentanze degli Stati Schengen.
     

  2. Quale documentazione è necessaria per tutti i tipi di richiesta?

Nella domanda lo straniero deve indicare

Deve inoltre allegare

Se è con familiari al seguito (è possibile solo se titolare di carta di soggiorno, di un visto d’ingresso per lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi)

Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

     
    1.1 USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO
    (D.P.R. art. 8)

Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio della libera circolazione (Stati Schengen) è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. Il personale addetto ai controlli di frontiera deve apporre il timbro di uscita sul passaporto.
Lo straniero, regolarmente soggiornante, uscito dall’Italia, quando intende rientrare deve esibire il passaporto, o documento equivalente, e il permesso di soggiorno in corso di validità al controllo di frontiera.

Se il permesso di soggiorno è scaduto?

Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, presentando il documento scaduto.


Se ha perso il permesso di soggiorno o è stato rubato?

Lo straniero privo di permesso di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.


Se ha la carta di soggiorno?

Lo straniero titolare della carta di soggiorno rientra in Italia mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
Il provvedimento di diniego del visto di reingresso è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione, e, se lo straniero non comprende l’italiano, deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.


1) PERMESSO DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11, 12 e 13)

 

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d’identificazione, o il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a £ 800.000.

  1. 1.Richiesta

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato dalla questura: al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta con l’indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

Nella domanda lo straniero deve indicare

Deve inoltre allegare

L’ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere l’esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

La suddetta documentazione non è richiesta ai richiedenti asilo, agli stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale ed a coloro che rientrino in progetti di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie (conflitti, disastri naturali, ecc.).
 

2. Richiesta di permesso di soggiorno in casi particolari

Gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore ai 30 giorni sono esentati dall’obbligo di comunicare alla questura competente per il territorio, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

  1. Rilascio e durata

Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso e non può comunque essere:

Per richiesta di asilo e per emigrazione in un altro Paese sarà per la durata della procedura occorrente. Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, sarà per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno contiene l’indicazione del codice fiscale.
All’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).

  1. Rinnovo
    Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ed è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
    Ai fini del rinnovo la questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
    La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
    I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
    Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
     

  2. Rifiuto
    Quando il permesso di soggiorno è rifiutato, la questura avvisa l’interessato che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione.
    Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’emissione del provvedimento di espulsione.
    Anche fuori dei casi d’espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console dello Stato d’appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l’Italia.

    Come e dove si presenta il ricorso?
    Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emanato il rifiuto, e deve essere presentato da un avvocato.
     

  3. Conversione del permesso di soggiorno

 

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità del permesso.

Con il rinnovo è rilasciato un permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
Il permesso di soggiorno per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate annualmente attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione riguardante il rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, nonché di ogni altro adempimento amministrativo richiesto e della documentazione comprovante la disponibilità finanziaria occorrente per l’esercizio dell’attività.


2) RESIDENZA
(T.U. art. 6 – D.P.R. art. 15)

  1. Dove ci s’iscrive?

L’iscrizione anagrafica viene effettuata

Gli stranieri iscritti all’anagrafe sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, corredata dallo stesso documento.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio. Le eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate dallo straniero al questore competente per territorio entro 15 giorni.
 
 

  1. Quando e perché avviene la cancellazione?

La cancellazione avviene

3) OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
    (T.U. art. 7)

    Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

    La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
     

    4) CARTA DI SOGGIORNO
        (T.U. art. 9 – D.P.R. art. 16 e 17)

  1. Chi ne ha diritto?
    Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.
     

  2. Dove e come si richiede?

Si richiede alla questura della città in cui si risiede, compilando un modulo su cui bisogna indicare

Alla domanda vanno allegati:

  1. E per i familiari?

La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori degli anni 18 conviventi.

Alla domanda vanno aggiunti:

Se la carta di soggiorno è richiesta da coniuge straniero, o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia, bisogna indicare anche le generalità del coniuge italiano o del figlio del cittadino italiano convivente.
Per lo straniero che sia figlio minore convivente, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
Le 4 fotografie vanno allegate per ogni familiare straniero inserito nella carta di soggiorno.

  1. Rilascio della carta di soggiorno:
    La questura rilascia una ricevuta, indicando il giorno in cui la carta potrà essere ritirata. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno, che è rilasciata comunque entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste (fra le quali: assenza di procedimenti penali in corso e assenza di condanne)6.
     

  2. E se viene negata o revocata?
    Lo straniero può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente, entro 60 giorni. L’espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.
     

  3. Validità della carta di soggiorno:
    La carta di soggiorno è a tempo indeterminato quale titolo per il soggiorno. Essa costituisce anche documento di identificazione personale con validità decennale, ma è soggetta a rinnovo quinquennale. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.

     
     

    Vantaggi della carta di soggiorno:

    Lo straniero può

    1. fare ingresso in Italia in esenzione di visto

    2. svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge vieta espressamente allo straniero o comunque riserva solo al cittadino italiano

    3. accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione

    4. partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento dell’ente locale.

 

5) RESPINGIMENTO, TRATTENIMENTO ED ESPULSIONE
    (T.U. art. 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17 e 19 – D.P.R. art. 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 28)

    5.1 Respingimento
        (T.U. art. 10)

La polizia di frontiera dispone il respingimento degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti: documenti validi, visto d’ingresso, documentazione idonea al fine di provare lo scopo del soggiorno e l’effettiva disponibilità dei mezzi di sussistenza, per il proprio mantenimento, durante il medesimo

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto nei confronti degli stranieri

Il respingimento non viene effettuato se lo straniero chiede asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o se vi sono i requisiti per l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
I respingimenti sono registrati dall’autorità di pubblica sicurezza.


5.2) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
    (T.U. art. 12)

Il presente articolo, sottolineando il fatto che chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri in Italia in violazione della legge, a scopo di lucro e non, è punito con la reclusione e con una multa, specifica altresì che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

    5.3) Espulsione
        (T.U. art. 13 e 13 bis – D.P.R. art. 18 e 19)

Quando si viene espulsi?
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.
L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero

L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato e il provvedimento è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione. Se lo straniero non comprende l’italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera, quando lo straniero

Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni. Allo straniero viene quindi concesso un periodo di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Come e dove si presenta il ricorso?
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al Tribunale ordinario7, entro 5 giorni8 dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di 30 giorni qualora l’espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione, allegando il provvedimento impugnato. Può essere sottoscritto anche personalmente.
Qualora ne sussistano i presupposti, lo straniero che intenda ricorrere avverso il provvedimento, può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato.
Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, o, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza e non può rientrare in Italia, per un periodo di 5 anni, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’interno. Il giudice o il TAR possono determinare un periodo diverso, non inferiore a 3 anni, sulla base di motivi legittimi presentati dall’interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo stesso sul territorio dello Stato.
Contro il decreto di espulsione emanato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.
 

Chi non può essere espulso?

    5.4) Trattenimento
        (T.U. art. 14 – D.P.R. art. 20, 21, 22 e 23)

       
      Cos’è e quando viene disposto?
      Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione, mediante accompagnamento alla frontiera, o il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all’acquisizione di documenti di viaggio, o per l’indisponibilità di mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.
      Nel centro gli deve essere assicurata la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l’esterno, e la libertà di colloquio con visitatori (familiari conviventi, il difensore, ministri d culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare, appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale ammessi a svolgere attività di assistenza secondo convenzioni stipulate precedentemente con la prefettura).
      Il questore, entro le 48 ore, trasmette copia del provvedimento al giudice, il quale, sentito l’interessato, può convalidare il provvedimento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore successive. Il giudice della convalida è competente anche per i ricorsi avverso i provvedimenti d’espulsione.

      Quanto tempo si permane nel centro?
      La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il giudice può prorogare la permanenza di un massimo di ulteriori 10 giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
      Contro i decreti di convalida e proroga presso i suddetti centri, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura.
      Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informandone il questore che ne dispone l’accompagnamento.
       
       

    5.5) Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
        (T.U. art. 15)

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (accordo delle parti sul rito e sulla pena da irrogare) nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni che richiedono l’espulsione da parte della prefettura, quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di 2 anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 del codice penale né le cause ostative (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all’acquisizione di documenti per il viaggio, ecc.), può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.

L’espulsione è eseguita dal questore, anche se la sentenza non è irrevocabile.
 
 


6) PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
    (T.U. art. 18 – D.P.R. art. 25, 26 e 27)

  1. Chi ne può usufruire?

  1. Chi li può richiedere?

La proposta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata

La questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel caso la proposta sia stata fatta dai servizi sociali o da altri enti autorizzati, il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
 
 

  1. Quali sono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno?

  1. Cosa consente questo tipo di permesso di soggiorno?
    Consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo. Il permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
     

  2. Che durata ha il permesso di soggiorno e quando può essere revocato?
    Il permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, in altre parole quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

     
    Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
     
     

    7.1) MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER EVENTI ECCEZIONALI
        (T.U., art. 20)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, di disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea.

 

 8) LAVORO
    (T.U. art. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 – D.P.R. art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41)

L’ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.


8.1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
(T.U. art. 22 – D.P.R. art. 30, 31, 37 e 41)

  1. Autorizzazione al lavoro

Chi la rilascia?
L’autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all’estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai suddetti decreti.

La richiesta deve contenere

Devono essere allegati

L’autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni previste.

  1. Nulla osta della questura e visto d’ingresso
    L’autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione allegata, deve essere presentata alla questura territorialmente competente per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso. Il nulla osta è apposto entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che il datore di lavoro a domicilio o titolare dell’impresa, o il legale rappresentante ed i componenti dell’organismo di amministrazione della società, non risultino denunciati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
     

  2. Per ottenere il visto d’ingresso
    L’autorizzazione al lavoro, corredata del nulla osta della questura è fatta pervenire, a cura del datore di lavoro, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d’ingresso, entro 6 mesi dalla data del rilascio della stessa autorizzazione.
    Il visto d’ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti per il rilascio di ogni tipo di visto d’ingresso:

  1. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
    Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, sono formate in attuazione degli accordi o intese bilaterali fra gli Stati non appartenenti all’Unione Europea e Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell’ordine di presentazione delle domande d’iscrizione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Ciascuna lista consta di un elenco di nominativi e delle schede d’iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, contenenti:

L’Anagrafe annuale informatizzata, dove sono inseriti questi dati, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale per l’Impiego – Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
L’interessato, iscritto nelle liste dei lavoratori stranieri, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria posizione nella lista.

  1. Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
    I dati riguardanti le suddette liste sono immessi nel Sistema informativo lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite la Direzione provinciale del lavoro.
    Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità previste per le autorizzazioni al lavoro, di cui sopra.
    Nel caso il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell’ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

     

    8.2)  PRESTAZIONE DI GARANZIA
        (T.U. art. 23 – D.P.R. art. 34, 35 e 36)

  1. Chi può farla e dove?
    Il cittadino italiano o straniero, con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno, che intenda farsi garante dell’ingresso di un cittadino straniero, per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d’ingresso. La garanzia può essere presentata per non più di due stranieri ciascun anno.
    Per gli enti pubblici l’indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell’ordine di priorità indicato dalle liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull’anzianità d’iscrizione.
     

  2. Che cosa bisogna garantire e come?

La garanzia relativa alle suddette prestazioni (eccetto per l’alloggio) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all’atto della presentazione della domanda d’autorizzazione all’ingresso.

Il titolo è restituito:

La prestazione relativa all’alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata della documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi d’edilizia pubblica. L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’ufficio comunale 10 o dall’Azienda sanitaria locale competente per il territorio 11 che rilascia un certificato di idoneità igienico-sanitaria.
L’autorizzazione viene concessa, entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, se sussistono gli altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti d’attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro. Se è un ente pubblico che presenta la garanzia, i visti d’ingresso sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all’estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull’anzianità d’iscrizione.
Copia dell’autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
Fatto ingresso in Italia lo straniero ottiene, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini di inserimento nel mercato del lavoro.

  1. Chi altro può prestare la garanzia?

Sono ammesse a prestare la garanzia anche le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

La domanda d’autorizzazione all’ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione, concernente la prestazione della garanzia, e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti.
Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi e associazioni, possono prestare la garanzia nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. E’ sufficiente corredare la domanda d’autorizzazione all’ingresso di copia autentica della deliberazione.

  1. Autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
    L’autorizzazione all’ingresso è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d’ingresso, entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda.
    Il visto d’ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno (vedi cap. 14.1, paragrafo c).
     

  2. Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
    Lo straniero, fatto ingresso in Italia, deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno per l’inserimento nel mercato del lavoro e, tramite la Direzione provinciale del lavoro, l’iscrizione alle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
    Il permesso di soggiorno, della durata di un anno, è rilasciato, previa conferma da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, dell’avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
    Lo straniero iscritto alle liste di collocamento, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata:

Allo scadere del permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.


8.3) Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
    (D.P.R. art. 37)

  1. Lavoratore licenziato o dimesso
    Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro 5 giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
    Alle medesime condizioni, salvo che per il lavoratore stagionale, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, o in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
    Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino ad un anno dalla data d’iscrizione nelle liste di collocamento.
     

  2. Lavoratore invalido o profugo
    Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l’iscrizione negli elenchi separati per le singole categorie di invalidi, equivale all’iscrizione nelle liste di collocamento.
    Tali elenchi sono istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e comprendono anche i profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

     

     

    8.4) Accesso al lavoro stagionale
        (T.U. art. 24 – D.P.R. art. 38)

Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di 20 giorni e massima di 6 o 9 mesi, sono rilasciate entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure previste per l’autorizzazione al lavoro per lavoro subordinato (vedi capitolo 14.1, paragrafo a).
Ai fini dell’autorizzazione, i lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
L’autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla questura competente per territorio per l’apposizione del nulla osta ai fini del rilascio del visto d’ingresso.

  1. Chi può fare richiesta oltre al singolo datore di lavoro?
    Le richieste di autorizzazione al lavoro stagionale possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
    L’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali previsti, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di loro. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell’ambito del periodo massimo previsto.
     

  2. Si può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?
    I lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato precedentemente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote annuali previste, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni per la richiesta dello stesso (vedi cap.7, paragrafo a/1).
    Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono le condizioni previste.

     
     

    8.5) LAVORO AUTONOMO
        (T.U. art. 26 – D.P.R. art. 39)

  1. Quali documenti sono necessari?
    Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di un’autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, o la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto per il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, per le attività che richiedono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
    Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività.
     

  2. Dove si presenta la documentazione?
    La dichiarazione rilasciata dal Ministero, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l’attestazione della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.
    Tale nulla osta è posto in calce alla dichiarazione del Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia per motivi di lavoro autonomo, ed è rilasciata all’interessato o al suo procuratore.
    La dichiarazione, l’attestazione ed il nulla osta devono essere presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso. La stessa provvede, previo accertamento dei requisiti richiesti e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, al rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti dalle quote annuali.
    Il visto d’ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
     

  3. Se lo straniero è già in Italia con regolare permesso di soggiorno?
    Lo straniero già in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa autonoma, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione prevista per lo straniero che richiede il visto d’ingresso per lavoro autonomo, deve essere prodotta l’attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell’ambito delle quote d’ingresso per lavoro autonomo determinate annualmente.
     

    8.6) CASI PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO
    (T.U. art. 27 – D.P.R. art. 40)

    1. Dove viene rilasciata l’autorizzazione al lavoro?
      Per gli stranieri appartenenti ad una delle categorie sotto elencate di lavoratori, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata, con l’osservanza delle modalità specifiche per categoria, dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi (salvo che per i lavoratori alle lettere h, l, m, n, o, p, e o), a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle quote fisse annuali.

La richiesta deve contenere

Devono essere allegati

Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l’autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio.

    1. Durata del relativo permesso di soggiorno
      Eccetto per gli stranieri alla lettera f, per i quali la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per formazione debitamente certificata (rinnovabile se il corso è pluriennale), il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nell’autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità. Per i rapporti di lavoro determinati, l’autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni. La proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell’autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
       

    2. Categorie e modalità specifiche:

  1. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato dell’Unione europea: lo straniero deve essere assunto da almeno un anno prima della data del trasferimento temporaneo;

  2. lettori universitari di scambio o di madre lingua: l’autorizzazione è subordinata alla richiesta dell’Università o dell’istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;

  3. professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia: vedi b);

  4. traduttori e interpreti: la richiesta deve essere presentata direttamente dall’interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato;

  5. collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico: deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea;

  6. persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell’ambito del lavoro subordinato: l’autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio;

  7. lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati: l’autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio dello Stato, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori;

  8. lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera: si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l’autorizzazione al lavoro. I relativi visti d’ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio di visti di transito;

  9. lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare in Italia determinate prestazioni oggetto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23.10.60, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie: accordi bilaterali con Stati non appartenenti all’Unione europea possono prevedere l’impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a 2 anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l’obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio;

  10. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero: l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a 6 mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro;

  11. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto: vedi l);

  12. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento: vedi l);

  13. artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche: vedi l);

  14. stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23.03.81, n.91: l’autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive;

  15. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o di emittenti radiofoniche o televisive straniere e giornalisti occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia: l’autorizzazione al lavoro non è richiesta;

  16. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari": l’autorizzazione al lavoro è rilasciata nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l’autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a 3 mesi. Nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l’Italia, l’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.

L’autorizzazione al lavoro per gli stranieri alle lettere a, b, c e d e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I. (lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

    1. Si possono rinnovare o convertire i permessi di soggiorno?

L’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso ed il permesso di soggiorno per le suddette categorie di lavoratori stranieri, non possono essere rinnovati, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri alla lettera f, e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.

Questi permessi di soggiorno non possono essere convertiti, salvo quelli per formazione che, durante il periodo di addestramento, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
 
 

9) DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE
    (T.U. art. 28)

Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi.
In tutti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione, con carattere di priorità, il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
 
 

9.1) VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
    (T.U. art. 29 – D.P.R. art. 6)

  1. Per chi si può richiedere?

  1. Dove e come si richiede?

Si richiede alla questura presentando:

c) Chi rilascia il visto d’ingresso?
La questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata, apponendo sulla copia della domanda e degli atti il timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta, condizionato dall’effettiva acquisizione, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, ecc..
Il richiedente invia il nulla osta al familiare e, comunque, trascorsi i 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data della presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Il provvedimento di diniego del visto d’ingresso è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione, e, se lo straniero non comprende l’italiano, deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dall’interessato. Lo straniero che deve ricongiungersi può presentare ricorso presso il TAR del Lazio.
 
 

10) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
(T.U. art. 30)

  1. A chi viene rilasciato?

  1. Che cosa consente il permesso di soggiorno per motivi familiari?

  1. Che durata ha?
    Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.
    Allo straniero che effettua il ricongiungimento con cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o con straniero titolare di carta di soggiorno, è rilasciata una carta di soggiorno.
     

  2. Che cosa succede in caso di separazione o scioglimento del matrimonio?
    In questi casi, o per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del 18° anno d’età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi d’età per lo svolgimento di attività di lavoro.
     

  3. E in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari?
    In questi casi o contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
     

    11) DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI
        (T.U. art. 31)

    a) Fino a quale età il minore è iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori?

    Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, o la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.
    Sempre fino al 14° anno di età, il minore che risulti affidato (ai sensi dell’art. 4 della legge 4.05.1983, n. 184), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se più favorevole.
    L’assenza occasionale e temporanea dall’Italia non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell’iscrizione.
     
     

    b) Dopo i 14 anni?

    Al compimento del 14° anno di età, al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta soggiorno del genitore o dell’affidatario, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, o una carta di soggiorno.
     
     

    Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare, per un periodo determinato, anche in deroga alle disposizioni della legge sull’immigrazione.
    L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio, o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

    c) Espulsione di un minore

    Qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero15, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

    12) MINORI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ
        (T.U. art. 32)

    Al compimento della maggiore età, allo straniero che era iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, o allo straniero comunque affidato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo o per cure mediche.
     

    13) ASSISTENZA SANITARIA
    (T.U. art. 34, 35 e 36 – D.P.R. art. 42, 43 e 44)

    13.1) STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
    (T.U. art. 34 – D.P.R. art. 42)

  1. Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.?

  1. E gli altri?

  1. Dove ci si iscrive?
    Presso la U.S.L. del territorio in cui lo straniero ha residenza ovvero, in assenza di essa, del territorio in cui ha effettiva dimora. Per luogo d’effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno.
    Entro i 15 giorni dal trasferimento il cittadino straniero deve comunicare la variazione del proprio domicilio abituale alla questura competente per territorio.
    La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza.
     

  2. Che validità ha l’iscrizione?

 

13.2) CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(T.U. art. 35 – D.P.R. art. 43)

  1. Se hanno regolare permesso di soggiorno:
    Le prestazioni sanitarie di elezione sono garantite dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Quelle ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche sufficienti.
     

  2. Se non hanno regolare permesso di soggiorno:
    Nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche sufficienti. Questo non implica alcuna segnalazione all’autorità competente, fatta eccezione nel caso di referto medico obbligatorio.
     

  3. Quali sono le prestazioni garantite?