Immigrazione, domande e risposte sulla normativa
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1) RILASCIO DEL VISTO D’INGRESSO
(T.U. art. 4 – D.P.R. art. 5, 6 e 7)
Dove si richiede?
Il visto d’ingresso va chiesto alle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d’appartenenza,
o territorialmente competenti, per il luogo di residenza dello straniero.
Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a
rilasciare visti d’ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o di
transito (per un periodo massimo di 5 giorni), per casi d’assoluta
necessità.
Nota: le
suddette rappresentanze sono tenute ad assicurare adeguate forme di
pubblicità dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del visto
d’ingresso, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari
da particolari situazioni locali o da decisioni adottate nell’ambito della
cooperazione con le rappresentanze degli Stati Schengen.
Quale documentazione è necessaria per tutti i tipi di richiesta?
Nella domanda lo straniero deve indicare
le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
il luogo dove è diretto
il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare
il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
la documentazione concernente la finalità del viaggio (lavoro, ricongiungimento, salute, …)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno (definiti dal Ministero dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione, predisposto ogni tre anni)
le condizioni di alloggio
Se è con familiari al seguito (è possibile solo se titolare di carta di soggiorno, di un visto d’ingresso per lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi)
il nulla osta della questura che ha accertato la validità della documentazione comprovante la disponibilità di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica (in caso di figli sotto i 14 anni è necessario il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore dimorerà). L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’ufficio comunale1 o dall’Azienda sanitaria locale competente per il territorio 2 che rilascia un certificato di idoneità igienico -sanitaria
la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. I certificati, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana.
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.
1.1 USCITA DAL
TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO
(D.P.R. art. 8)
Lo straniero che lascia il territorio
dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio della
libera circolazione (Stati Schengen) è tenuto a sottoporsi ai controlli di
polizia di frontiera. Il personale addetto ai controlli di frontiera deve
apporre il timbro di uscita sul passaporto.
Lo straniero, regolarmente
soggiornante, uscito dall’Italia, quando intende rientrare deve esibire il
passaporto, o documento equivalente, e il permesso di soggiorno in corso di
validità al controllo di frontiera.
Se il permesso di soggiorno è scaduto?
Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, presentando il documento scaduto.
Se ha perso il permesso di soggiorno
o è stato rubato?
Lo straniero privo di permesso di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
Se ha la carta di soggiorno?
Lo straniero titolare della carta di
soggiorno rientra in Italia mediante la sola esibizione della carta di
soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
Il provvedimento di diniego del
visto di reingresso è comunicato allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato,
contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione, e, se
lo straniero non comprende l’italiano, deve essere accompagnato da una
sintesi del suo contenuto nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò
non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la
preferenza indicata dall’interessato.
1) PERMESSO DI
SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11,
12 e 13)
|
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d’identificazione, o il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a £ 800.000. |
1.Richiesta
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato dalla questura: al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta con l’indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.
Nella domanda lo straniero deve indicare
le proprie generalità complete e quelle degli eventuali figli minori conviventi, per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore
il luogo dove dichiara di voler soggiornare
il motivo del soggiorno
Deve inoltre allegare
il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nel quale sia stato apposto, se richiesto, il visto d’ingresso
la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza
4 fotografie formato tessera (allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio)
L’ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere l’esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
l’esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno, rapportati al numero delle persone a carico
la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia requisito per il rilascio del permesso di soggiorno.
La suddetta documentazione non è
richiesta ai richiedenti asilo, agli stranieri ammessi al soggiorno per
motivi di protezione sociale ed a coloro che rientrino in progetti di
protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie (conflitti, disastri
naturali, ecc.).
2. Richiesta di permesso di soggiorno in casi particolari
per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data d’ingresso nel territorio nazionale
quando si tratta di soggiorno per turismo, di durata non superiore a 30 giorni, di gruppi guidati, la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo
per il soggiorno da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato.
Gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore ai 30 giorni sono esentati dall’obbligo di comunicare alla questura competente per il territorio, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso e non può comunque essere:
superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E’ rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
Per richiesta di asilo e per emigrazione
in un altro Paese sarà per la durata della procedura occorrente. Per acquisto
della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, sarà
per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno contiene
l’indicazione del codice fiscale.
All’atto del ritiro dovrà essere
esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in
materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere richiesto al questore della provincia in cui si trova lo
straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ed è rinnovato per una
durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
Ai fini del rinnovo la questura può
richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da
lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata
d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di lavoro,
anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il
lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di
soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e
comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per turismo
possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali.
Il permesso di soggiorno non può
essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia
interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6
mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un
periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi.
Rifiuto
Quando il permesso di soggiorno è
rifiutato, la questura avvisa l’interessato che, sussistendone i
presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione
dell’espulsione.
Allo straniero è concesso un periodo
di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera
indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in
mancanza, si procederà all’emissione del provvedimento di espulsione.
Anche fuori dei casi d’espulsione,
quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console
dello Stato d’appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e
può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o
concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare
l’Italia.
Come e dove si presenta il
ricorso?
Il ricorso deve essere presentato
entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emanato
il rifiuto, e deve essere presentato da un avvocato.
Conversione del permesso di soggiorno
|
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità del permesso. |
il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro autonomo, sempre che sussistano i requisiti o le condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio di attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative
il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, previa iscrizione alle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
il permesso di soggiorno per studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore
Con il rinnovo è rilasciato un
permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
Il permesso di soggiorno per
studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a
frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può essere
convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate
annualmente attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea
documentazione riguardante il rapporto di lavoro subordinato o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, nonché di ogni altro adempimento amministrativo richiesto e
della documentazione comprovante la disponibilità finanziaria occorrente
per l’esercizio dell’attività.
2) RESIDENZA
(T.U. art. 6 – D.P.R. art. 15)
Dove ci s’iscrive?
L’iscrizione anagrafica viene effettuata
per nascita, nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune dove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse
per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune.
Gli stranieri iscritti all’anagrafe sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, corredata dallo stesso documento.
Le iscrizioni, variazioni o
cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla questura
competente per territorio. Le eventuali variazioni di domicilio devono
essere comunicate dallo straniero al questore competente per territorio
entro 15 giorni.
Quando e perché avviene la cancellazione?
La cancellazione avviene
per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora
per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona sia risultata irreperibile, nonché per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.
3) OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
(T.U. art. 7)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre
alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta.
4) CARTA DI
SOGGIORNO
(T.U. art. 9 –
D.P.R. art. 16 e 17)
Chi ne ha diritto?
Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi.
Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura della città in cui si risiede, compilando un modulo su cui bisogna indicare
le proprie generalità complete
il luogo / i luoghi in cui lo straniero ha soggiornato in Italia nei 5 anni precedenti
le fonti di reddito, specificandone l’ammontare
il luogo di residenza
Alla domanda vanno allegati:
copia del passaporto, o di documento equipollente o del documento d’identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino nazionalità, la data (anche solo l’anno) e il luogo di nascita
copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale3
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso
4 fotografie (formato tessera).
E per i familiari?
La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori degli anni 18 conviventi.
Alla domanda vanno aggiunti:
documenti comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore, rilasciati dalla competente autorità dello Stato d’appartenenza, tradotti in italiano e autenticati dall’autorità consolare italiana
documentazione comprovante la disponibilità d’alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica (in caso di figli sotto i 14 anni è necessario il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore dimorerà). L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’ufficio comunale4 o dall’Azienda sanitaria locale competente per il territorio5 che rilascia un certificato di idoneità igienico -sanitaria
documentazione comprovante il reddito annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede l’inserimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se l’inserimento è di due o tre familiari, al triplo se è di quattro o più familiari. Il reddito di riferimento è quello prodotto da tutti i familiari conviventi non a carico.
Se la carta di soggiorno è richiesta
da coniuge straniero, o genitore straniero convivente con cittadino italiano
o con cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia,
bisogna indicare anche le generalità del coniuge italiano o del figlio del
cittadino italiano convivente.
Per lo straniero che sia figlio
minore convivente, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la
potestà sul minore.
Le 4 fotografie vanno allegate per
ogni familiare straniero inserito nella carta di soggiorno.
Rilascio della carta di
soggiorno:
La questura rilascia una
ricevuta, indicando il giorno in cui la carta potrà essere ritirata. La
ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno, che è
rilasciata comunque entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento
delle condizioni richieste (fra le quali: assenza di procedimenti penali in
corso e assenza di condanne)6.
E se viene negata o revocata?
Lo straniero può presentare ricorso
al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente, entro 60 giorni.
L’espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere
disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.
Validità della carta di
soggiorno:
La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato quale titolo per il soggiorno. Essa costituisce anche
documento di identificazione personale con validità decennale, ma è
soggetta a rinnovo quinquennale. Il rinnovo avviene su richiesta
dell’interessato, corredata di nuove fotografie.
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Vantaggi della carta di soggiorno: Lo straniero può
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5) RESPINGIMENTO, TRATTENIMENTO ED ESPULSIONE
(T.U. art. 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17 e 19 – D.P.R. art. 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 28)
5.1 Respingimento
(T.U. art. 10)
La polizia di frontiera dispone il respingimento degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti: documenti validi, visto d’ingresso, documentazione idonea al fine di provare lo scopo del soggiorno e l’effettiva disponibilità dei mezzi di sussistenza, per il proprio mantenimento, durante il medesimo
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto nei confronti degli stranieri
che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sono fermati all’ingresso o subito dopo
che, sprovvisti dei requisiti per l’ingresso in Italia, siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso
Il respingimento non viene effettuato
se lo straniero chiede asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato o se vi sono i requisiti per l’adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
I respingimenti sono registrati
dall’autorità di pubblica sicurezza.
5.2) Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine
(T.U. art. 12)
Il presente articolo, sottolineando il fatto che chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri in Italia in violazione della legge, a scopo di lucro e non, è punito con la reclusione e con una multa, specifica altresì che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
5.3) Espulsione
(T.U. art. 13 e 13
bis – D.P.R. art. 18 e 19)
Quando si viene espulsi?
Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre
l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato.
L’espulsione è disposta dal
prefetto quando lo straniero
è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), se il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o se è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo
è soggetto ritenuto socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o che vive con proventi di attività delittuose, o che sia indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato e il provvedimento è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione. Se lo straniero non comprende l’italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera, quando lo straniero
è espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre i 15 giorni fissati con l’intimazione
è soggetto ritenuto socialmente pericoloso e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obbiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento
è privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obbiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni. Allo straniero viene quindi concesso un periodo di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Come e dove si presenta il
ricorso?
Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al Tribunale ordinario7, entro
5 giorni8 dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine è di 30 giorni qualora l’espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
Il ricorso deve essere
presentato al Tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha
disposto l’espulsione, allegando il provvedimento impugnato. Può
essere sottoscritto anche personalmente.
Qualora ne sussistano i presupposti,
lo straniero che intenda ricorrere avverso il provvedimento, può essere
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro
10 giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato.
Lo straniero espulso è rinviato allo
Stato di appartenenza, o, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza e non può rientrare in Italia, per un periodo di 5 anni, senza
una speciale autorizzazione del Ministero dell’interno. Il giudice o il
TAR possono determinare un periodo diverso, non inferiore a 3 anni, sulla
base di motivi legittimi presentati dall’interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dallo stesso sul territorio dello Stato.
Contro il decreto di espulsione
emanato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è ammesso
ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.
Chi non può essere espulso?
i minori di età, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Se si tratta di minore abbandonato è immediatamente avvisato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza. Il minore di 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante in Italia. Al minore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per minore età
gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
le donne in stato di gravidanza e/o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche
gli stranieri per i quali sono previste misure di protezione temporanea per motivi umanitari, salvo che possa disporsi l’allontanamento in uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari
gli stranieri in possesso di carta di soggiorno, salvo l’espulsione sia disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o salvo il soggetto sia definito dalla legge socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o perché vive con proventi di attività delittuose, o è indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.
5.4) Trattenimento
(T.U. art. 14 –
D.P.R. art. 20, 21, 22 e 23)
Cos’è e quando viene disposto?
Quando non è possibile eseguire con
immediatezza l’espulsione, mediante accompagnamento alla frontiera, o il
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,
all’acquisizione di documenti di viaggio, o per l’indisponibilità di
mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino.
Nel centro gli deve essere assicurata
la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la
libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l’esterno, e la libertà
di colloquio con visitatori (familiari conviventi, il difensore, ministri d
culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare, appartenenti
ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale
ammessi a svolgere attività di assistenza secondo convenzioni stipulate
precedentemente con la prefettura).
Il questore, entro le 48 ore,
trasmette copia del provvedimento al giudice, il quale, sentito
l’interessato, può convalidare il provvedimento. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore
successive. Il giudice della convalida è competente anche per i ricorsi
avverso i provvedimenti d’espulsione.
Quanto tempo si permane nel
centro?
La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del
questore, il giudice può prorogare la permanenza di un massimo di ulteriori
10 giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o
il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice.
Contro i decreti di convalida e
proroga presso i suddetti centri, è proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura.
Nel caso di imminente pericolo di
vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri
gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il
questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il
tempo strettamente necessario, informandone il questore che ne dispone
l’accompagnamento.
5.5) Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
(T.U. art. 15)
Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (accordo delle parti sul rito e sulla pena da irrogare) nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni che richiedono l’espulsione da parte della prefettura, quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di 2 anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 del codice penale né le cause ostative (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all’acquisizione di documenti per il viaggio, ecc.), può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.
L’espulsione è eseguita dal
questore, anche se la sentenza non è irrevocabile.
6) PERMESSI DI
SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
(T.U. art. 18 –
D.P.R. art. 25, 26 e 27)
Chi ne può usufruire?
lo straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possano sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione.
Chi li può richiedere?
La proposta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata
dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nel registro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri
dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.
La questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nel caso la proposta sia stata
fatta dai servizi sociali o da altri enti autorizzati, il questore valuta la
gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa
contenuti.
Quali sono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno?
il parere del procuratore della Repubblica, quando sia iniziato il suddetto procedimento penale e il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale per l’attuazione dello stesso
l’adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso
l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
Cosa consente questo tipo di
permesso di soggiorno?
Consente l’accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti
avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo. Il permesso di
soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
Che durata ha il permesso di
soggiorno e quando può essere revocato?
Il permesso di soggiorno ha la durata
di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, in
altre parole quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
Il permesso di soggiorno per motivi
di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i
minorenni, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena
detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7.1) MISURE
STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER EVENTI ECCEZIONALI
(T.U., art. 20)
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, di disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
8) LAVORO
(T.U. art. 3, 21,
22, 23, 24, 25, 26 e 27 – D.P.R. art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40 e 41)
L’ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.
8.1) LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
(T.U. art. 22 – D.P.R. art. 30, 31,
37 e 41)
Autorizzazione al lavoro
Chi la rilascia?
L’autorizzazione al lavoro per lo
straniero residente all’estero è rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà
effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e
quantitativi previsti dai suddetti decreti.
La richiesta deve contenere
le complete generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, o, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente
le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che s’intende assumere
l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili
la sede dell’impresa e dello stabilimento o del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro
l’indicazione delle modalità di alloggio.
Devono essere allegati
il certificato d’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura antimafia, salvo che il rapporto di lavoro non riguardi l’attività d’impresa
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la capacità economica
L’autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni previste.
Nulla osta della questura e
visto d’ingresso
L’autorizzazione al lavoro,
unitamente a copia della domanda e della documentazione allegata, deve
essere presentata alla questura territorialmente competente per
l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso. Il nulla
osta è apposto entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non
sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi
all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che il datore di
lavoro a domicilio o titolare dell’impresa, o il legale rappresentante ed
i componenti dell’organismo di amministrazione della società, non
risultino denunciati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale.
Per ottenere il visto
d’ingresso
L’autorizzazione al lavoro,
corredata del nulla osta della questura è fatta pervenire, a cura del
datore di lavoro, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
d’ingresso, entro 6 mesi dalla data del rilascio della stessa
autorizzazione.
Il visto d’ingresso è rilasciato
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei
presupposti per il rilascio di ogni tipo di visto d’ingresso:
il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
la documentazione concernente la finalità del viaggio
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno (definiti dal Ministero dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione, predisposto ogni tre anni)
le condizioni di alloggio.
Liste degli stranieri che
chiedono di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri che
chiedono di lavorare in Italia, sono formate in attuazione degli accordi o
intese bilaterali fra gli Stati non appartenenti all’Unione Europea e
Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell’interno e
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono compilate ed
aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo
indeterminato, determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute
nell’ordine di presentazione delle domande d’iscrizione presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Ciascuna lista consta di un elenco di
nominativi e delle schede d’iscrizione che gli interessati sono
tenuti a compilare e sottoscrivere, contenenti:
Paese d’origine
numero progressivo di presentazione della domanda
complete generalità
tipo del rapporto di lavoro preferito: stagionale, a tempo determinato o indeterminato
capacità professionali o appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione
conoscenza della lingua italiana, o del francese, dell’inglese, dello spagnolo o di altra lingua
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d’origine o in altri Paesi
l’eventuale diritto alla priorità per i lavoratori stagionali che siano già entrati regolarmente in Italia, sempre per lavoro stagionale, e siano usciti dopo il periodo previsto dal visto d’ingresso precedentemente rilasciato. Ciò deve essere attestato dall’esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale
L’Anagrafe annuale informatizzata,
dove sono inseriti questi dati, è istituita a decorrere dal 1° gennaio
1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione
Generale per l’Impiego – Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie.
L’interessato, iscritto nelle liste
dei lavoratori stranieri, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale la propria posizione nella lista.
Autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle liste
I dati riguardanti le suddette liste
sono immessi nel Sistema informativo lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite la Direzione provinciale del lavoro.
Le richieste di autorizzazione al
lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente
ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità previste per le
autorizzazioni al lavoro, di cui sopra.
Nel caso il datore di lavoro non
intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell’ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.
8.2)
PRESTAZIONE DI GARANZIA
(T.U. art. 23 –
D.P.R. art. 34, 35 e 36)
Chi può farla e dove?
Il cittadino italiano o straniero,
con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno, che
intenda farsi garante dell’ingresso di un cittadino straniero, per
consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro
60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di programmazione annuale,
apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la
cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del
visto d’ingresso. La garanzia può essere presentata per non più di due
stranieri ciascun anno.
Per gli enti pubblici l’indicazione
nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento
consentano procedure diverse, nell’ordine di priorità indicato dalle
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con
graduatoria basata sull’anzianità d’iscrizione.
Che cosa bisogna garantire e come?
l’assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
la disponibilità di un alloggio idoneo
i mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale9, del doppio se si presta la garanzia per due stranieri
il pagamento delle spese di rimpatrio
La garanzia relativa alle suddette prestazioni (eccetto per l’alloggio) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all’atto della presentazione della domanda d’autorizzazione all’ingresso.
Il titolo è restituito:
immediatamente se l’autorizzazione non è concessa
a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto d’ingresso non è stato concesso
a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La prestazione relativa
all’alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha
la disponibilità, corredata della documentazione comprovante la
disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi d’edilizia pubblica. L’esistenza
dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’ufficio comunale 10
o dall’Azienda sanitaria locale competente per il territorio 11
che rilascia un certificato di idoneità igienico-sanitaria.
L’autorizzazione viene concessa,
entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, se sussistono gli altri
requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite e secondo le
modalità indicate nei decreti d’attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro. Se è un ente pubblico che presenta la
garanzia, i visti d’ingresso sono rilasciati su richiesta di lavoratori
stranieri residenti all’estero e iscritti in apposite liste tenute dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata
sull’anzianità d’iscrizione.
Copia dell’autorizzazione è
trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
Fatto ingresso in Italia lo
straniero ottiene, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso
di soggiorno per un anno ai fini di inserimento nel mercato del lavoro.
Chi altro può prestare la garanzia?
Sono ammesse a prestare la garanzia anche le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallo stesso DPR n. 394 (art. 52 e seguenti)
nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo, o dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non risultino denunce per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale
la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
La domanda d’autorizzazione
all’ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione,
concernente la prestazione della garanzia, e della documentazione attestante
la disponibilità delle risorse occorrenti.
Le regioni, gli enti locali, comprese
le comunità montane e i loro consorzi e associazioni, possono prestare la
garanzia nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. E’
sufficiente corredare la domanda d’autorizzazione all’ingresso di copia
autentica della deliberazione.
Autorizzazione all’ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro
L’autorizzazione all’ingresso è
fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero
interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto d’ingresso, entro e non
oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda.
Il visto d’ingresso è rilasciato
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei
presupposti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno (vedi
cap. 14.1, paragrafo c).
Rilascio del permesso di
soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
Lo straniero, fatto ingresso in
Italia, deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno
per l’inserimento nel mercato del lavoro e, tramite la Direzione
provinciale del lavoro, l’iscrizione alle liste di collocamento, esibendo
la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
Il permesso di soggiorno, della
durata di un anno, è rilasciato, previa conferma da parte della Direzione
provinciale del lavoro competente, dell’avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento.
Lo straniero iscritto alle liste di
collocamento, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro, può richiedere alla questura il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata:
di 2 anni, salvo rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato
pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
Allo scadere del permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
8.3) Iscrizione
nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
(D.P.R. art. 37)
Lavoratore licenziato o dimesso
Quando il lavoratore straniero perde
il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla
competente Direzione provinciale del lavoro, entro 5 giorni dal
licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e
l’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale
provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il
periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo
che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore
ad un anno.
Alle medesime condizioni, salvo che
per il lavoratore stagionale, quando il licenziamento è disposto a norma
delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, o in caso di
dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni alla
competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all’iscrizione
dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo della residua
validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
Quando il lavoratore straniero ha
diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal
permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa
documentata domanda dell’interessato, fino ad un anno dalla data
d’iscrizione nelle liste di collocamento.
Lavoratore invalido o profugo
Nel caso di straniero regolarmente
soggiornante per motivi di lavoro o per un motivo che consente il lavoro
subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l’iscrizione negli
elenchi separati per le singole categorie di invalidi, equivale
all’iscrizione nelle liste di collocamento.
Tali elenchi sono istituiti presso
gli uffici provinciali del lavoro e comprendono anche i profughi che
risultino disoccupati e che aspirino ad un’occupazione conforme alle
proprie capacità lavorative.
8.4) Accesso al
lavoro stagionale
(T.U. art. 24 –
D.P.R. art. 38)
Le autorizzazioni al lavoro
stagionale, con validità minima di 20 giorni e massima di 6 o 9 mesi, sono
rilasciate entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di
assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure previste per
l’autorizzazione al lavoro per lavoro subordinato (vedi capitolo 14.1,
paragrafo a).
Ai fini dell’autorizzazione, i
lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per
lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di
lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle
richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che
non si trovano nelle stesse condizioni.
L’autorizzazione al lavoro deve
essere presentata alla questura competente per territorio per
l’apposizione del nulla osta ai fini del rilascio del visto d’ingresso.
Chi può fare richiesta oltre al
singolo datore di lavoro?
Le richieste di autorizzazione al
lavoro stagionale possono essere presentate anche dalle associazioni di
categoria per conto dei loro associati.
L’autorizzazione al lavoro
stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione,
nel rispetto dei limiti temporali previsti, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è
rilasciata a ciascuno di loro. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell’ambito del periodo
massimo previsto.
Si può convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale?
I lavoratori stranieri che abbiano
fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato precedentemente per lavoro stagionale, i quali sono
autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro
stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote annuali previste,
possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno,
osservate le disposizioni per la richiesta dello stesso (vedi cap.7, paragrafo
a/1).
Il permesso di soggiorno è
rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono
le condizioni previste.
8.5) LAVORO
AUTONOMO
(T.U. art. 26 –
D.P.R. art. 39)
Quali documenti sono necessari?
Lo straniero che intende svolgere in
Italia attività per le quali è richiesto il possesso di
un’autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo,
o la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto per il
riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni,
conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, per le attività
che richiedono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o
tecniche, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al
riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri.
Anche per le attività che non
richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo
straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l’attività
lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine
professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la
disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio
dell’attività.
Dove si presenta la
documentazione?
La dichiarazione rilasciata dal
Ministero, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta
per il suo rilascio, nonché l’attestazione della Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura, devono essere presentate, anche
tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.
Tale nulla osta è posto in calce
alla dichiarazione del Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento, previa
verifica che non sussistono motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno in
Italia per motivi di lavoro autonomo, ed è rilasciata all’interessato o
al suo procuratore.
La dichiarazione, l’attestazione ed
il nulla osta devono essere presentati alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso. La stessa
provvede, previo accertamento dei requisiti richiesti e della documentazione
fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e
dalla competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,
al rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa
indicazione dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti dalle quote annuali.
Il visto d’ingresso per lavoro
autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla
data del rilascio.
Se lo straniero è già in
Italia con regolare permesso di soggiorno?
Lo straniero già in possesso di
permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di
attività lavorativa autonoma, può chiedere alla questura competente per il
luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso
di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione prevista per lo
straniero che richiede il visto d’ingresso per lavoro autonomo, deve
essere prodotta l’attestazione della Direzione provinciale del lavoro che
la richiesta rientra nell’ambito delle quote d’ingresso per lavoro
autonomo determinate annualmente.
8.6) CASI
PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO
(T.U. art. 27 – D.P.R. art. 40)
Dove viene rilasciata
l’autorizzazione al lavoro?
Per gli stranieri appartenenti ad
una delle categorie sotto elencate di lavoratori, l’autorizzazione al
lavoro è rilasciata, con l’osservanza delle modalità specifiche per
categoria, dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo
in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi (salvo che per i
lavoratori alle lettere h, l, m, n, o, p, e o), a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi
e quantitativi previsti dalle quote fisse annuali.
La richiesta deve contenere
le complete generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, o, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente
le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che s’intende assumere
l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili
la sede dell’impresa e dello stabilimento o del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro
l’indicazione delle modalità di alloggio.
Devono essere allegati
il certificato d’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura antimafia, salvo che il rapporto di lavoro non riguardi l’attività d’impresa
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la capacità economica.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l’autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio.
Durata del relativo permesso
di soggiorno
Eccetto per gli stranieri alla
lettera f, per i quali la durata del permesso di soggiorno non può
essere superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
formazione debitamente certificata (rinnovabile se il corso è
pluriennale), il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono
rilasciati per il tempo indicato nell’autorizzazione al lavoro o, se
questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle
documentate necessità. Per i rapporti di lavoro determinati,
l’autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a
quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni.
La proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità
dell’autorizzazione deve essere espressamente indicata nel
provvedimento.
Categorie e modalità specifiche:
dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato dell’Unione europea: lo straniero deve essere assunto da almeno un anno prima della data del trasferimento temporaneo;
lettori universitari di scambio o di madre lingua: l’autorizzazione è subordinata alla richiesta dell’Università o dell’istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia: vedi b);
traduttori e interpreti: la richiesta deve essere presentata direttamente dall’interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato;
collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico: deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea;
persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell’ambito del lavoro subordinato: l’autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio;
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati: l’autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio dello Stato, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori;
lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera: si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l’autorizzazione al lavoro. I relativi visti d’ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio di visti di transito;
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare in Italia determinate prestazioni oggetto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23.10.60, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie: accordi bilaterali con Stati non appartenenti all’Unione europea possono prevedere l’impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a 2 anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l’obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio;
lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero: l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a 6 mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro;
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto: vedi l);
ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento: vedi l);
artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche: vedi l);
stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23.03.81, n.91: l’autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive;
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o di emittenti radiofoniche o televisive straniere e giornalisti occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia: l’autorizzazione al lavoro non è richiesta;
persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari": l’autorizzazione al lavoro è rilasciata nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l’autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a 3 mesi. Nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l’Italia, l’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.
L’autorizzazione al lavoro per gli stranieri alle lettere a, b, c e d e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I. (lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
Si possono rinnovare o convertire i permessi di soggiorno?
L’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso ed il permesso di soggiorno per le suddette categorie di lavoratori stranieri, non possono essere rinnovati, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri alla lettera f, e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.
Questi permessi di soggiorno non
possono essere convertiti, salvo quelli per formazione che, durante il
periodo di addestramento, possono essere convertiti in permessi di soggiorno
per motivi di lavoro.
9) DIRITTO ALL’UNITÀ
FAMILIARE
(T.U. art. 28)
Il diritto a mantenere o a
riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi
religiosi.
In tutti i procedimenti
amministrativi o giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione, con carattere di priorità, il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
9.1) VISTO PER
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
(T.U. art. 29 –
D.P.R. art. 6)
Per chi si può richiedere?
per il coniuge non legalmente separato
per i figli minori a carico, anche del coniuge, o nati da conviventi o da coniugi legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso scritto (con autentica della firma da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana). Si considera minore il figlio di età inferiore a 18 anni
per i genitori a carico
parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana
è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti (disponibilità di alloggio e di reddito) previsti per il ricongiungimento familiare
è consentito l’ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare
Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura presentando:
la carta di soggiorno, o il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
la documentazione attestante la disponibilità di un reddito annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale12 se si chiede il ricongiungimento con un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se il ricongiungimento è con due o tre familiari, al triplo se con quattro o più familiari.
la documentazione comprovante la disponibilità di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica (in caso di figli sotto i 14 anni è necessario il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore dimorerà). L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’ufficio comunale 13 o dall’Azienda sanitaria locale competente per il territorio 14 che rilascia un certificato di idoneità igienico-sanitaria.
c) Chi rilascia il visto
d’ingresso?
La questura rilascia ricevuta della
domanda e della documentazione presentata, apponendo sulla copia della
domanda e degli atti il timbro datario dell’ufficio e della sigla
dell’addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti, la
questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta,
condizionato dall’effettiva acquisizione, da parte dell’autorità
consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, ecc..
Il richiedente invia il nulla osta al
familiare e, comunque, trascorsi i 90 giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche italiane, dietro esibizione della copia degli
atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data della
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Il provvedimento di diniego del
visto d’ingresso è comunicato allo straniero mediante consegna a mani
proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l’indicazione delle eventuali modalità d’impugnazione, e, se lo
straniero non comprende l’italiano, deve essere accompagnato da una
sintesi del suo contenuto nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò
non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la
preferenza indicata dall’interessato. Lo straniero che deve ricongiungersi
può presentare ricorso presso il TAR del Lazio.
10) PERMESSO DI
SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
(T.U. art. 30)
A chi viene rilasciato?
allo straniero che fa ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare, o con visto d’ingresso al seguito del proprio familiare, quando sussistono i requisiti per il ricongiungimento familiare
agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, o con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato, si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana
Che cosa consente il permesso di soggiorno per motivi familiari?
l’accesso ai servizi assistenziali
l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale
l’iscrizione nelle liste di collocamento
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi d’età per lo svolgimento di attività di lavoro
Che durata ha?
Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, ed è
rinnovabile insieme a quest’ultimo.
Allo straniero che effettua il
ricongiungimento con cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
europea, o con straniero titolare di carta di soggiorno, è rilasciata una
carta di soggiorno.
Che cosa succede in caso di
separazione o scioglimento del matrimonio?
In questi casi, o per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del 18° anno d’età,
il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
d’età per lo svolgimento di attività di lavoro.
E in caso di diniego del nulla
osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari?
In questi casi o contro gli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto
all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa.
11)
DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI
(T.U. art. 31)
a) Fino a quale età il minore è iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori?
Il figlio minore dello straniero
con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori
fino al compimento del 14° anno di età e segue la condizione giuridica
del genitore con il quale convive, o la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive.
Sempre fino al 14° anno di età,
il minore che risulti affidato (ai sensi dell’art. 4 della legge
4.05.1983, n. 184), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione
giuridica di quest’ultimo, se più favorevole.
L’assenza occasionale e
temporanea dall’Italia non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell’iscrizione.
b) Dopo i 14 anni?
Al compimento del 14° anno di età,
al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta soggiorno del
genitore o dell’affidatario, è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, o una
carta di soggiorno.
|
Il
Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare, per un
periodo determinato, anche in deroga alle disposizioni della legge
sull’immigrazione. |
c) Espulsione di un minore
Qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero15, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
12) MINORI:
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ
(T.U. art. 32)
Al compimento della maggiore età,
allo straniero che era iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno del genitore, o allo straniero comunque affidato, può essere
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo o per cure mediche.
13) ASSISTENZA
SANITARIA
(T.U. art. 34, 35 e 36 – D.P.R.
art. 42, 43 e 44)
13.1) STRANIERI
ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(T.U. art. 34 – D.P.R. art. 42)
Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.?
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato, autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento
gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza
l’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al S.S.N. è assicurato comunque fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
E gli altri?
chi non rientra fra le suddette categorie deve assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio italiano, o mediante iscrizione al S.S.N. valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al S.S.N., il costo è pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle normative vigenti (attualmente £ 750.000).
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o perché collocati "alla pari" si iscrivono volontariamente al S.S.N.. Per lo studente, la spesa corrisponde a £ 302.000. Per questi stranieri il contributo non è valido per i familiari a carico
anche lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi può chiedere l’iscrizione volontaria al S.S.N.
Dove ci si iscrive?
Presso la U.S.L. del territorio in
cui lo straniero ha residenza ovvero, in assenza di essa, del territorio in
cui ha effettiva dimora. Per luogo d’effettiva dimora si intende quello
indicato nel permesso di soggiorno.
Entro i 15 giorni dal trasferimento
il cittadino straniero deve comunicare la variazione del proprio domicilio
abituale alla questura competente per territorio.
La dimora dello straniero si
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro d’accoglienza.
Che validità ha l’iscrizione?
l’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno
può essere rinnovata anche presentando alla U.S.L. la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno
in caso di mancato rinnovo, di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o d’espulsione, comunicati alla U.S.L., l’iscrizione cessa salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
|
La U.S.L. assicura al cittadino straniero iscritto lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano. Sono assicurate anche l’assistenza riabilitativa e protesica. |
13.2) CITTADINI
STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(T.U. art. 35 – D.P.R. art. 43)
Se hanno regolare permesso di
soggiorno:
Le prestazioni sanitarie di elezione
sono garantite dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Quelle
ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative,
per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate in forma
gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche
sufficienti.
Se non hanno regolare permesso
di soggiorno:
Nei presidi sanitari pubblici o
privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed
i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva, sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti
privi delle risorse economiche sufficienti. Questo non implica alcuna
segnalazione all’autorità competente, fatta eccezione nel caso di referto
medico obbligatorio.
Quali sono le prestazioni garantite?
la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane