INDICE della Legge n.
241/90:
CAPO I - Principi - Art. 1 - Art.
2 - Art. 3
CAPO II - Responsabile del procedimento - Art.4
- Art. 5 - Art. 6
CAPO III - Partecipazione al procedimento
amministrativo Art. 7 - Art.
8 - Art. 9 - Art.
10 - Art. 11 - Art.12
- Art.13 -
Art.14 - Art.14bis
- Art.14ter -
Art.14quater - Art.15
- Art.16 - Art.
17
CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa - Art.18
- Art.19 - Art.20
- Art.21
CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi - Art.22
- Art.23 - Art.24
- Art.25 - Art.26
- Art.27 - Art. 28
CAPO VI - Disposizioni finali - Art.
29 - Art. 30 - Art.
31
NOTE
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO
LEGGE 7
agosto 1990 n. 241. (
indice )
(Aggiornamenti)
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 1990 n. 192 )
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
CAPO I
Principi
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed é retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda
se il procedimento é ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma secondo, il termine é di trenta
giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma
secondo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti.
AGGIORNAMENTO - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n.
340 ha disposto che "il Ministro, entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento
emanato ai sensi del presente articolo 2, in conformita'
alle misure di semplificazione previste dal suindicato
D.P.R. n. 340/94."
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione della amministrazione, in relazione alle
risultanze della istruttoria.
2. La motivazione non é richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve
essere indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile
ricorrere.
CAPO II
Responsabile del procedimento
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
AGGIORNAMENTO - Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel
testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre
1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il
rilascio di concessioni edilizie, che " al momento
della presentazione della domanda di concessione edilizia,
l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento di cui al
presente art. 4".
AGGIORNAMENTO - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha
disposto che "il Ministro, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del regolamento previsto dallo
stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento
emanato ai sensi del presnte articolo 2, in conformita'
alle misure di semplificazione previste dal suindicato
D.P.R. n. 340/94."
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma primo, é considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma primo
dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque
vi abbia interesse.
AGGIORNAMENTO - Il d.l. 5 ottobre 1993, n.
398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per
il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento
della presentazione della domanda di concessione edilizia,
l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento di cui al
presente art. 5"
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento:
A) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del
provvedimento;
B) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
C) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
D) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
E) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente
per l'adozione.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le
modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la
facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma primo, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
A) l'amministrazione competente;
B) l'oggetto del procedimento promosso;
C) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
D) l'ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione é prevista.
Art. 9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
Art. 10.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
A) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
B) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli
accordi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento puo' predisporre un calendario di incontri
cui invita, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati .
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
di cui al comma primo deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma primo.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano, nonchè ai
procedimenti previsti dal decreto-lehe 15 gennaio 1991, n.
8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 29 marzo 1991, n. 119, e successive
modificazioni. ( modificato dalla legge
45/2001)
CAPO IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
quando l'amministrazione procedente debba acquisire
intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le
determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a
tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli
assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla
tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non
comunichi all'amministrazione procedente il proprio
motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza
stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da
quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente
puo' assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva".
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, l'amministrazione procedente puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa in base alle
norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso,
la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri
connessi. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
AGGIORNAMENTO - Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel
testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre
1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per
l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente, che
" ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche, il commissario puo'
convocare apposite conferenze di servizi ai sensi del
presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta
giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta
all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e comporta,
altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e
indeffiribilita' di lavori".
AGGIORNAMENTO - La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha
disposto che "le disposizioni di cui ai commi 2-bis,
3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge ".
Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e'
obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu'amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in
sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una
intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunita'
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo
censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di
quelli delle collettivita' locali complessivamente
interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle
comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i
rappresentanti delle province.
Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del
predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito
positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta
giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per
le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali
sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma
3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e
ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo'
essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a
conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati" .
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi secondo, terzo e quinto.
Art. 16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo é comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
AGGIORNAMENTO - Il d.l. 5 ottobre 1993, n.
398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per
il rilascio di concessioni edilizie, che " la
commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda, deve
esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali
o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di
propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4
dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
16."
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di
regolamento sia previsto che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere
le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma primo non si applica
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
procedente, si applica quanto previsto dal comma quarto
dell'articolo 16.
Art. 18. ( nota
)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualità sono attestati in documenti già in possesso
della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento
provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o
di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione é tenuta a certificare.
Art. 19.
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita'
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che
comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa
Art. 20. ( nota
)
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma
secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 , da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso od altro atto di consenso comunque denominato,
cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il
termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo
predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il
termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al
comma primo, il parere delle commissioni parlamentari e
del consiglio di stato deve essere reso entro sessanta
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il governo
procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti
che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non é ammessa la conformazione dell'attività
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante é punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
CAPO V
Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale é
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
2. É considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma primo, dandone
comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si
esercita nei confronti delle amministrazioni dello stato,
ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
Art. 24. ( note
)
1. Il diritto di accesso é escluso per i documenti
coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , per quelli
relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e
successive modificazioni, nonché nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento. (modificato dalla legge
45/2001)
2. Il governo é autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a
disciplinare le modalità di esercizio del diritto di
accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
B) la politica monetaria e valutaria;
C) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalità;
D) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso
ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma
secondo.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro
i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma
secondo.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'
articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come
modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986,
n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni
altra disposizione attualmente vigente che limiti
l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti
indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non é comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi
e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei
documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto
é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26. ( nota
)
1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, é data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa
sia integrale, la libertà di accesso ai documenti
indicati nel predetto comma primo s'intende realizzata.
Art. 27. ( nota
)
1. É istituita presso la presidenza del consiglio
dei ministri la commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La commissione é nominata con decreto del
presidente della repubblica, su proposta del presidente
del consiglio dei ministri, sentito il consiglio dei
ministri. Essa é presieduta dal sottosegretario di stato
alla presidenza del consiglio dei ministri ed é composta
da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai presidenti delle rispettive camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979,
n. 97 , su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello
stato e degli altri enti pubblici. 3. La commissione é
rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione
sono a carico dello stato di previsione della presidenza
del consiglio dei ministri.
5. La commissione vigila affinché venga attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale
sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle camere e al presidente
del consiglio dei ministri; propone al governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a
realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso
di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma primo dell'articolo 18, le misure ivi
previste sono adottate dalla commissione di cui al
presente articolo.
Art. 28.
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato,
approvato con decreto del presidente della repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, é sostituito dal seguente:
"art. 15. - (segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato
deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere
a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o
concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e
delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed
estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
AGGIORNAMENTO - Il d.l. 5 ottobre 1993, n.
398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per
il rilascio di concessioni edilizie, che " in assenza
di legislazione regionale, si applicano le disposizioni
dell'art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993,
ai sensi del presente art. 29".
Art. 30. ( nota
)
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da
testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni
é ridotto a due.
2. É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e
alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di
pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 , quando si tratti di provare qualità personali, stati
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo v hanno effetto dalla data
di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
NOTE
Avvertenza:Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
Nota all'art. 20
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n.
400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
Note all'art. 24
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977
(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il
seguente:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli
atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra
cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla
integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad
accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni
poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero
esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla
indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle
relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa
militare dello Stato. In nessun caso possono essere
oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale".
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n
400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n.
668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile
1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), è il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro
uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati
negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze
di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti
di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo
articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui
al comma precedente è consentito all'autorità
giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i
procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di
procedura penale. è comunque vietata ogni utilizzazione
delle informazioni e dei dati predetti per finalità
diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). è
altresì vietata ogni circolazione delle informazioni
all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi
indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna
decisione giudiziaria implicante valutazioni di
comportamento può essere fondata esclusivamente su
elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un
profilo della personalità dell'interessato".
Nota all'art. 26
- La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Nota all'art. 27
- La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei
magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della
giustizia militare e degli avvocati dello Stato".
Nota all'art. 30
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968,
è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà). L'atto di notorietà concernente fatti, stati
o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle
modalità di cui all'art. 20".
INDICE DEL REGOLAMENTO
TITOLO I - Ambito applicativo
Art.1 - Finalità ed ambito di
applicazione
Art.2 - Documento amministrativo
Art.3 - Amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o
diffusi
TITOLO II - Soggetti ed oggetto
Art.4 - Soggetti titolari del
diritto di accesso
Art.5 - Oggetto del diritto di
accesso
Art.6 - Criteri per la
individuazione dei casi di esclusione e di differimento
del diritto di accesso
TITOLO III - Modalità di esercizio del diritto di
accesso
Art.7 - Procedimento e misure
organizzative
Art.8 - Richiesta di accesso
Art.9 - Contenuto e modalità di
presentazione della richiesta
Art.10 - Esame della richiesta.
Responsabilità del procedimento
Art.11 - Accesso informale
Art.12 - Accesso formale
Art.13 - Richiesta incompleta o
irregolare
Art.14 - Richiesta presentata
ad unità o amministrazione incompetente
Art.15 - Modalità del
provvedimento. Silenzio-rifiuto
Art.16 - Modalità e termini
del ricorso
Art.17 - Modalità dell'accesso
Art.18 - Differimento
TITOLO IV - Casi di esclusione e limitazione del
diritto di accesso
Art.19 - Casi di esclusione
Art.20 - Casi di limitazione
TITOLO V - Disposizioni finali
Art.21 - Modificazioni del
regolamento
Art.22 - Entrata in vigore
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990, N. 241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352 (COMPARTO
ISTITUZIONALE). ( indice
)
TITOLO I
Ambito applicativo
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
ed al decreto del presidente della repubblica 27 giugno
1992, n. 352, le modalità di esercizio ed i casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con riferimento
agli atti dei procedimenti previsti dal testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la
pubblicità dell'attività amministrativa.
Art. 2.
Documento amministrativo
1. É considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa dall'istituto.
Art. 3.
Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di
interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di
accesso di cui al presente regolamento si applicano, in
quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e
comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
TITOLO II
Soggetti ed oggetto
Art. 4.
Soggetti titolari del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso é riconosciuto alle persone
assicurate ed ai datori di lavoro di cui al testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, che abbiano un interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il
diritto di accesso é altresì riconosciuto a chiunque
abbia un interesse personale e concreto in dipendenza
delle forme di assicurazione di competenza dell'istituto.
2. I soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dai provvedimenti dell'istituto, qualora
abbiano interesse alla tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti ai fini della assicurazione obbligatoria,
possono accedere ai documenti amministrativi dell'istituto
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato, salvi
i casi di esclusione e le limitazioni di cui al presente
regolamento, dal soggetto titolare del relativo diritto o
dal suo rappresentante, dall'istituto di patronato e di
assistenza sociale munito di esplicito mandato ex decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio
1947, n. 804, dal soggetto delegato nell'ipotesi e nei
limiti previsti dall'art. 108 del testo unico approvato
con decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del
predetto testo unico, dal soggetto incaricato con idoneo,
specifico documento rappresentativo.
Quando il diritto di accesso concerne informazioni di
carattere sanitario queste non possono essere comunicate
che alla persona fisica interessata o al medico da
quest'ultima designato.
Art. 5.
Oggetto del diritto di accesso
1. L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi comporta il diritto alla
conoscenza delle informazioni in essi contenute e dei
documenti che vi siano richiamati, purché gli stessi non
siano soggetti alle esclusioni o limitazioni stabilite
dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti si può
esercitare mediante richiesta di notizie concernenti i
procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1,
di esibizione dei relativi documenti nonché di estrazione
di copie anche in forma autentica.
Art. 6.
Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e
di differimento del diritto di accesso
1. Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 e del decreto del presidente della
repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i documenti la cui
divulgazione possa recare un pregiudizio concreto al
diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i
relativi dati siano forniti all'istituto dagli stessi
soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere
garantita agli interessati, o ai loro incaricati ai sensi
del precedente art. 4, la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
2. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma precedente sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato anche
durante il corso del procedimento, salvo che l'esercizio
del diritto debba essere differito sino a quando la
conoscenza dei documenti impedisca o ostacoli lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non é comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione degli atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13
della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse
disposizioni di legge.
TITOLO III
Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art. 7.
Procedimento e misure organizzative
1. Il diritto di accesso si esercita mediante il
procedimento stabilito al presente regolamento in
conformità al decreto del presidente della repubblica 27
giugno 1992, n. 352.
2. Le misure organizzative occorrenti alla
realizzazione di tale diritto sono determinate, ai sensi
dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con apposita circolare esplicativa emanata secondo le
modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento
dell'istituto.
Art. 8.
Richiesta di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita mediante
presentazione di richiesta, anche verbale, all'unità
organica dell'istituto che ha formato o detiene
stabilmente il documento, ovvero, qualora la richiesta sia
effettuata nel corso del procedimento all'unità
competente a formare l'atto conclusivo, individuata a
norma del regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, emanato dall'INAIL e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992.
Art. 9.
Contenuto e modalità di presentazione della richiesta
1. Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli
estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli
elementi che ne consentano l'individuazione, specificare
e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso
all'oggetto della richiesta nonché far constare della
propria identità.
2. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da
soggetti incaricati per conto di enti, persone giuridiche,
associazioni, istituzioni o altri organismi, deve essere
dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a
legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso per
conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti o gli incaricati di cui al comma
precedente devono dichiarare la loro qualità ed esibire
il titolo formale dal quale discende il potere
rappresentativo.
4. La richiesta di accesso proveniente da una pubblica
amministrazione deve essere formulata dal responsabile del
procedimento amministrativo o comunque dal titolare
dell'ufficio procedente.
Art. 10.
Esame della richiesta. Responsabilità del procedimento
1. L'unità organica che riceve la richiesta di
accesso, accerta le condizioni di ammissibilità ed i
requisiti di legittimazione previsti per l'eventuale
accoglimento. A tal fine il dirigente dell'unità organica
competente per l'esame della richiesta provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità
stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il procedimento di accesso, secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto del
presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in
conformità alle disposizioni previste dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 11.
Accesso informale
1. La competente unità organica dell'istituto esamina
senza formalità la richiesta presentata ai sensi
dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27
giugno 1992 n. 352 e, qualora ne sia possibile l'immediato
accoglimento, provvede ad indicare le pubblicazioni
contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad
estrarne copia, ovvero a porre in essere ogni altra
prevista modalità idonea.
Art. 12.
Accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato
della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi
sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità,
sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull'accessibilità del
documento, il richiedente é invitato contestualmente a
presentare istanza formale, contenente tutti gli elementi
previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo potrà
avvalersi, per la compilazione della richiesta, dei moduli
fornitigli dall'istituto.
2. All'atto della presentazione della richiesta l'unità
organica competente deve rilasciare all'interessato
apposita ricevuta, che costituisce comunicazione
dell'avvio del procedimento di accesso formale.
3. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il
richiedente può sempre presentare richiesta formale, di
cui l'unità organica é tenuta, del pari, a rilasciare
ricevuta.
4. Le richieste pervenute per posta, a mezzo
raccomandata, si intendono come richieste formali; per le
richieste inviate con raccomandata postale con avviso di
ricevimento, quest'ultimo costituisce ricevuta della
richiesta stessa.
Art. 13.
Richiesta incompleta o irregolare
1. Qualora la richiesta non sia completa, ovvero non
sia stata formulata nei modi stabiliti dal decreto del
presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal
presente regolamento, l'unità organica, entro dieci
giorni dalla ricezione, deve invitare l'interessato,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a
perfezionare la richiesta, comunicandogli che il termine
del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il
procedimento di accesso sarà archiviato.
Art. 14.
Richiesta presentata ad unità o amministrazione
incompetente
1. L'unità organica che riceve una richiesta di
accesso erroneamente inoltrata provvede immediatamente a
trasmetterla all'unità organica dell'istituto o
all'amministrazione competente, dandone comunicazione
all'interessato.
2. L'unità organica che riceve per competenza, ai
sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della
repubblica 27 giugno 1992, n. 352, una richiesta di
accesso erroneamente presentata dal richiedente ad altra
amministrazione o ad altra unità dell'istituto comunica
all'interessato la data di ricezione della richiesta ai
fini dell'avvio del procedimento di accesso.
Art. 15.
Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto
1. Il procedimento di accesso formale deve concludersi
con un provvedimento espresso che deve essere comunicato,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al
richiedente nel termine di trenta giorni dall'avvio del
procedimento determinato ai sensi dei precedenti articoli
12, 13 e 14.
2. Il provvedimento dell'istituto deve indicare:
1) l'ufficio che ha esaminato la richiesta e la data
della sua ricezione;
2) il contenuto della determinazione dell'istituto;
3) l'ufficio presso cui é possibile richiedere
notizie, prendere visione dei documenti od estrarne copia,
con la specificazione dell'orario utile;
4) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro
cui é possibile accedere ai documenti, con avvertenza che
scaduto inutilmente tale termine il procedimento di
accesso si intenderà archiviato;
5) la motivazione delle determinazioni di accoglimento
parziale, di rifiuto, di limitazione della richiesta; e
nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo
periodo di durata;
6) le modalità di ricorso secondo le previsioni di cui
al successivo art. 16;
7) la data e la sottoscrizione del funzionario
responsabile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente
comma 1, la richiesta si intende rifiutata ai sensi
dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 16.
Modalità e termini del ricorso
1. Avverso le determinazioni dell'istituto concernenti
il diritto di accesso di cui al precedente art. 15, comma
2, n. 2 e nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al
successivo comma 3 é dato ricorso, nel termine di trenta
giorni al tribunale amministrativo regionale, a norma
dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 17.
Modalità dell'accesso
1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta
nelle misure organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del
presente regolamento, il diritto di accesso si esercita
secondo le modalità che seguono.
2. L'esame del documento é gratuito; é effettuato dal
richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario
indicati nel provvedimento di accoglimento totale o
parziale della richiesta.
3. All'atto della visione é consentito prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in
visione.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, é
vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati
in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.
5. La copia dei documenti é rilasciata previo rimborso
del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura
secondo le modalità determinate dall'istituto.
Art. 18.
Differimento
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato
della richiesta di accesso al fine di assicurare una
tutela temporanea agli interessi indicati nel precedente
art. 6, comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze di
riservatezza dell'istituto in relazione a documenti la cui
divulgazione possa compromettere il buon andamento
dell'azione amministrativa, specie nella fase istruttoria
dei procedimenti, può essere disposto il differimento
dell'accesso previa indicazione della relativa durata.
TITOLO IV
Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso
Art. 19.
Casi di esclusione
1. Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente
art. 6 sono sottratti all'accesso, a norma dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del
decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n.
352, tenuto conto della tipologia dei documenti inerenti
ai procedimenti previsti dal testo unico
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con decreto
del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
sue successive modifiche ed integrazioni, le seguenti
categorie di documenti:
A) documentazione sanitaria con riferimento ad
anamnesi, referti, particolari tipologie di lesioni o di
patologie che comportano la violazione del diritto alla
riservatezza o che attengono al segreto professionale
(secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite dal
personale del ruolo sanitario dell'istituto);
B) documentazione relativa ai processi e ad ogni altro
particolare delle lavorazioni che, in relazione all'art.
19 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto
industriale;
C) accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione
di cui alle precedenti lettere a) e b).
Art. 20.
Casi di limitazione
1. Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di
accesso per la tutela degli interessi di cui al precedente
art. 19 riguardi solo una parte del documento richiesto,
il diritto di accesso può essere limitato a tale parte,
esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie
parziali del documento, sulle quali deve essere apposta
esplicita annotazione relativa alle parti del documento
omesse.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 21
Modificazioni del regolamento
1. Ogni modificazione del presente regolamento sarà
deliberata dal competente organo dell'istituto.
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.